Art. 11.
Controlli
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i
controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio,
di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono
esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici,
dei competenti servizi tecnici.
2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare
ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello
stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le
operazioni di cui al comma 1.