Art. 14.
Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi
1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di
carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio
dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, non deve
essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e
16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso luogo dove i
rifiuti sono prodotti;
b) i rifiuti stoccati non devono contenere
policlorodibenzodiossine,policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in
quantita' superiori a 25 ppm;
c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10
metri cubi;
d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno
semestrale; la cadenza puo' essere almeno annuale solo se il
quantitativo massimo e' inferiore a 2 metri cubi;
e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti
alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio
stesso;
f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche
previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
2. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonche'
il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera f)
del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle
condizioni richieste; le aziende gia' in possesso dell'autorizzazione
di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute
alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza
dell'autorizzazione stessa.
3. Chiunque effettua lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi o
qualificati pericolosi nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi
1 e 2 sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto
dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.