Art. 15.
Semplificazioni delle attivita' di smaltimento
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro
della sanita', stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti
non tossici e non nocivi, o comunque non qualificati come pericolosi,
nei luoghi stessi di produzione per i quali non e' richiesta
l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine,
per ciascun tipo di attivita', i tipi e le quantita' di rifiuti, le
condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni
del presente comma non si applicano per le discariche.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Decorso tale termine provvede il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale
le attivita' di autosmaltimento di cui al comma 1, e' tenuto a dare
in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla
regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata
territorialmente competente ed alla sezione regionale dell'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
territorialmente competenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio
dell'attivita', corredandola con una relazione dalla quale risulti il
ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantita', le
caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonche' le
caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di
esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione puo' chiedere
ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme
vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti
la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti,
puo' vietare l'avvio o la prosecuzione delle attivita' e imporre la
rimozione degli effetti gia' prodotti. Si applicano comunque le norme
tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla
normativa vigente per le attivita' industriali.
4. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti
redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la
comunicazione di cui al comma 3.
5. I soggetti e le imprese di cui al comma 3 corrispondono all'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
un diritto di segreteria annuale, pari a lire centomila. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, stabilisce,
con proprio decreto, le modalita' di riscossione, di versamento e di
aggiornamento di tale somma.
6. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono
escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese
esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo
10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
7. I soggetti o le imprese che svolgono attivita' commerciali o di
intermediazione relativamente alle attivita' di raccolta, trasporto e
smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una
sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti i
servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalita', i requisiti e i
diritti per l'iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le regioni
adottano prioritariamente il criterio della riduzione all'origine
della produzione dei rifiuti e della riutilizzazione dei rifiuti
mediante produzione, con idonei interventi di preselezione e di
pretrattamento, di combustibile da rifiuti, impiegabile senza
pericoli per la salute e per l'ambiente. Gli impianti di
termocombustione devono essere progettati in modo da ottenere il
massimo recupero energetico possibile.
9. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, i piani di organizzazione di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati in
base alla componente combustibile e a quella non combustibile.
10. Le regioni favoriscono la realizzazione di idonei sistemi per
la preventiva separazione della frazione combustibile da quella non
combustibile in modo che si produca combustibile da rifiuti con
idonee caratteristiche e con qualita' tali da non costituire pericolo
per la salute e per l'ambiente.
11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente individua i quantitativi
di materiali ed energia ricavabili dai rifiuti solidi urbani e
assimilati e dagli imballaggi che possono essere utilizzabili dal
sistema produttivo e definisce accordi di programma con soggetti
utilizzatori e con le regioni. Le regioni ridefiniscono nei
successivi centottanta giorni i piani di smaltimento dei rifiuti
sulla base degli accordi di programma.