Art. 18.
Disposizioni transitorie
1. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4,
comma 1, e 5, comma 1, sono valide le comunicazioni gia' presentate
alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano
tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.
2. Le attivita' avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle
norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n.
12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n.
438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio
1995, n. 3, e 9 marzo 1995, n. 66, ovvero delle disposizioni adottate
dalle regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero
della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 5,
risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono
essere mantenute in esercizio qualora i soggetti che le esercitano
provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla
presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o
dell'istanza di autorizzazione, sulla quale l'autorita' competente si
pronuncia entro i successivi centoventi giorni.