Art. 19.
Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sul
capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro
il medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui
dei capitoli 2556, 7603, 8001 e 8002 dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente non operano, fino al 31 dicembre 1995, le
disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Le disponibilita' dei seguenti capitoli dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono
esserlo nell'anno 1995: 1032 e 6387 in conto competenza, 6393 in
conto competenza e residui, 7731 in conto residui.
3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali
delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli
7748 e 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.
4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della legge
4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994
possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.