Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: le sostanze comprese nell'allegato 1 e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che
non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) siano prodotte intenzionalmente ed abbiano un mercato;
2) abbiano una qualificazione merceologica riconosciuta
ufficialmente, o comunque ulteriori possibilita' di utilizzo non
vietate dalla legge, ed abbiano un mercato;
3) siano utilizzabili per i loro scopi originari;
b) residuo: sostanza o materiale residuale derivante da un
processo di produzione o di consumo suscettibile di essere avviato a
riutilizzo;
c) residui pericolosi: i residui che:
1) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in
concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del
testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del
medesimo decreto;
2) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato
alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale
di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che
i residui non sono classificabili "tossici e nocivi" ai sensi del
numero 1);
3) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o
"F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro
della sanita' in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o
comunque utilizzati per sostanze pericolose;
d) raccolta: operazione di cernita e/o raggruppamento dei
residui;
e) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati
al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio,
trattamento e/o riutilizzo;
f) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad
attivita' finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso
l'insediamento dove sono stati prodotti;
g) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo
di un residuo, escluse le operazioni eseguite presso l'insediamento
produttivo dove le sostanze o i materiali sono prodotti;
h) riutilizzo: operazioni consistenti nell'impiego dei residui
derivanti dai cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di
prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
i) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di
energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da
un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;
l) luogo di produzione: uno o piu' edifici o installazioni
collegate tra loro all'interno di un'area determinata in cui si
svolgono attivita' di produzione.