Art. 21.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 9 maggio
1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 maggio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
BARATTA, Ministro dei lavori
pubblici e dell'ambiente
GUZZANTI, Ministro della sanita'
CLO', Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
MANCUSO, Ministro di grazia e
giustizia
FANTOZZI, Ministro delle finanze
LUCHETTI, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
FRATTINI, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO