Art. 3.
E s c l u s i o n i
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attivita' finalizzate al riutilizzo come materia prima di
un residuo di produzione effettuate nell'ambito del luogo dove il
residuo e' prodotto, che si considerano parte integrante della
produzione;
b) alle attivita' di riutilizzo di residui di origine vegetale e
animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione
agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di
carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che
disciplinano la materia;
c) ai semi lavorati non costituenti residui di produzione o di
consumo;
d) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali
pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le
terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali
eduli;
e) alle attivita' di raccolta di residui destinati al riutilizzo,
effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che
operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini
di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla
circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69
del 21 marzo 1985;
f) ai residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati
da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di
trasformazione dei prodotti agricoli;
g) ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle
cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati
nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle
strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14
agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della
vigente normativa.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le
attivita' di riutilizzo di residui che danno origine ai
fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle
modalita' di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e
successive modifiche ed integrazioni.
All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso, della legge n. 748 del
1984, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita'" sono sostituite
dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'".
All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso, della medesima legge n.
748 del 1984, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle
partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite
dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'".
All'articolo 9, comma quinto, della medesima legge n. 748 del 1984,
le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali
e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". Per gli
insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di
residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente.
3. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in
borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la
vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al
decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre
1994.
4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli
animali, dell'ambiente e del recupero ambientale e della normativa
comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali,
vengono apportate modifiche ed integrazioni all'allegato 1 al decreto
del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre
1994.
5. Ai fini del comma 3, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro
il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati, con
l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.
6. Le modifiche e/o le integrazioni di cui al comma 4 diventano
operative a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ivi
previsto.