Art. 4.
Raccolta e trasporto interni
1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto
anche marittimo, di residui individuati ai sensi dell'art. 5
destinati al riutilizzo deve, su carta libera, darne comunicazione al
Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, annualmente, e comunque trenta
giorni prima dell'inizio dell'attivita', indicando la quantita', la
natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della
raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il
Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le
comunicazioni ai sensi del presente decreto. La mancata comunicazione
nei termini previsti comporta il divieto di effettuare le suddette
operazioni di raccolta e trasporto.
2. Agli oneri per la tenuta nell'elenco di cui al comma 1 si
provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale,
pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti l'attivita'.
3. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono
identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono
risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;
b) origine, composizione e quantita' del residuo;
c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di
trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui e' soggetto il
residuo;
d) data e percorso del trasporto;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
4. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie
finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441.
5. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il
trasporto:
a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da
raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana,
dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o
comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede
fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19
marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;
b) dei residui inerti purche' privi di amianto o di altre
sostanze tossiche o nocive in concentrazioni tali da costituire, in
base alla vigente normativa, un pericolo per la salute o per
l'ambiente, destinati ad essere riutilizzati per ripristino
ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per
produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;
c) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate
previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di
gestione;
d) degli scarti delle lavorazioni agro-meccaniche, compresi
quelli del verde pubblico o privato, nonche' degli scarti delle
lavorazioni agro-industriali provenienti dalle piccole e medie
imprese.
6. Le somme derivanti dai diritti di iscrizione di cui al comma 2,
nonche' all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 15, comma 5, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva
riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi
capitoli di spesa.