Art. 5.
Attivita' di riutilizzo sottoposte a comunicazione
1. Chiunque intende effettuare sul territorio nazionale il
trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui agli
allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994
pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale
n. 212 del 10 settembre 1994, e di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione
delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo
decreto, e' tenuto a darne annualmente comunicazione, su carta
libera, alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione, alla
provincia autonoma o alla provincia delegata, territorialmente
competente. La comunicazione e' corredata da una relazione, nella
quale sono indicati provenienza, tipi, quantita' e caratteristiche
dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di
produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati
ad essere riutilizzati, nonche' le caratteristiche merceologiche dei
prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, la
provincia autonoma o la provincia delegata puo' chiedere ulteriori
dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti
sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la
mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, puo'
vietare la prosecuzione dell'attivita' ed impone la rimozione degli
effetti gia' prodotti. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', verranno stabilite le norme
tecniche per la regolamentazione delle attivita' finalizzate al
riutilizzo ai fini della produzione di energia dei residui bituminosi
derivanti da processi di lavorazione del greggio (TAR) e dei residui
allo stato solido derivanti dal processo di cokificazione di frazioni
pesanti petrolifere (Coke di petrolio).
2. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimenti dei rifiuti
redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la
comunicazione ai sensi del presente decreto.
3. Agli oneri per la tenuta degli elenchi di cui al comma 1 si
provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale,
pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti le
attivita'.
4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute e dell'ambiente e
della normativa comunitaria, con particolare riferimento alle
disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse
agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed
integrazioni agli allegati di cui al comma 1.
5. Le attivita' di riutilizzo dei residui non tossici e nocivi sono
sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo
qualora:
a) siano definite per ciascun tipo di attivita' le norme generali
che fissano i tipi e le quantita' dei residui nonche' le condizioni
alle quali le attivita' sono sottoposte alla disciplina del presente
articolo;
b) siano definite in relazione ai tipi o alle quantita' di
residui ed ai metodi di trattamento o riutilizzo le prescrizioni
necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.
6. Le attivita' di riutilizzo dei residui tossici o nocivi o
pericolosi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal
presente articolo qualora:
a) siano definite le norme generali che fissano i tipi e le
quantita' di residui;
b) sia indicato per ogni tipo di residuo il valore limite di
sostanze pericolose contenute ed i valori limite di emissione;
c) siano individuati i tipi di attivita' e le condizioni alle
quali l'attivita' e' sottoposta alla disciplina del presente
articolo;
d) siano definite, in relazione ai tipi e alle quantita' di
sostanze pericolose contenute nei residui ed ai metodi di riutilizzo,
le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano
riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.