Art. 6.
Misure di sicurezza e procedure amministrative
1. Alle attivita' di trasporto, stoccaggio, trattamento e
riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonche' ai mezzi, agli
impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di
dette attivita', si applicano, in relazione alle caratteristiche
chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi
eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed
applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri
fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie
prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare
in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del
lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi
all'esercizio delle attivita' industriali, di emissioni in atmosfera
e di scarichi idrici.
2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5,
comma 1, e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede
di periodico aggiornamento, ove per particolari caratteristiche del
residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto, non
risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela
igienico-sanitaria ed ambientale previste in via generale, vengono
definiti gli specifici requisiti di sicurezza ed i valori limite,
anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attivita' di
trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo.
3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1
e 2, l'impresa e' tenuta ad applicare le norme tecniche previste
dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e
nocivi, per le corrispondenti attivita' previste dall'articolo 3 o in
relazione alle caratteristiche del residuo.
4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, destinati al
riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di
produzione degli stessi, non puo' comunque superare i centottanta
giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e
salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo
di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.
5. I residui pericolosi i quali non sono indicati nell'allegato 3
al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato
sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del
10 settembre 1994, o per i quali, se indicati, non sono previsti i
limiti di sostanze pericolose contenute e i limiti di emissione, fino
a che non sono presi in carico dai soggetti che ne effettuano la
trasformazione e li rendono commerciabili, debbono essere movimentati
e trattati nel rispetto delle vigenti leggi sui rifiuti
tossico-nocivi.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sono individuati gli impianti di produzione di energia elettrica e
quelli di riscaldamento e/o climatizzazione che utilizzano come fonte
di energia i residui di cui all'articolo 5 e che, in relazione alla
quantita' e alla qualita' delle emissioni prodotte ed alle
caratteristiche qualitative e quantitative dei residui utilizzati,
sono ricompresi nelle attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione
elettrica che non rientrano nelle attivita' ad inquinamento poco
significativo la comunicazione di cui all'articolo 5 e' compresa
nella istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale
la regione deve esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione
dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei
residui come fonti di energia derivino variazioni qualitative delle
emessioni inquinanti dell'impianto.