Art. 7.
Movimenti trasfrontalieri
1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al
riutilizzo sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del
Consiglio del 1 febbraio 1993.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93 del
Consiglio del 1 febbraio 1993, i residui importati ai sensi del comma
1, in conformita' a quanto previsto dal regolamento medesimo, devono
essere destinati allo stoccaggio e trattamento, anche se effettuati
in conto terzi, e al riutilizzo unicamente in impianti autorizzati ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, ovvero ai sensi dell'articolo 5.
3. Le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali di cui
allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212
del 10 settembre 1994, oggetto d'importazione ed individuati dalle
voci del sistema doganale indicate nell'allegato II del regolamento
CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti
richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del
predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle
regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i
tipi, le quantita' e le caratteristiche merceologiche dei materiali
da utilizzare, nonche' lo stabilimento nel quale i materiali stessi
sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti
predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture
contabili obbligatorie, la quantita', la qualita' e l'origine dei
materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 1,
individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato
II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a
specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione determina, con
proprio decreto, i criteri per il calcolo degli importi minimi della
garanzia finanziaria da prestare per le esportazioni dei residui
riutilizzabili e dei rifiuti, in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 259/93 del
Consiglio del 1 febbraio 1993, le autorita' competenti di spedizione
e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate
nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o dove sono
dirette le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV
del regolamento medesimo. L'autorita' di transito e' individuata nel
Ministero dell'ambiente.