Art. 8.
Autorizzazioni
1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei
residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati
ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e
giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203.
2. Restano altresi' sottoposte al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed
integrazioni, le attivita' relative ai residui derivanti da cicli di
produzione e consumo che non siano finalizzate al riutilizzo.