Art. 9.
Registri di carico e scarico
1. I soggetti che effettuano attivita' di produzione, stoccaggio,
importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui
sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di
residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le
rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e
vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti
informazioni:
a) la quantita' (peso o volume, se necessario correlati alla
percentuale di umidita');
b) la qualita' (principali caratteristiche
chimichefisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di
residuo tossico e nocivo);
c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attivita'
produttiva specifica);
d) la frequenza della raccolta;
e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo
e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato,
ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;
f) le date di carico e scarico;
g) il modo di trattamento e di riutilizzo.
2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui
all'articolo 4, comma 5.
3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purche'
vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti,
da:
a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
b) registri IVA di acquisto e vendita;
c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da
disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi
del comma 1.
4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorita' di
controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.
5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla
data dell'ultima registrazione.
6. I piccoli imprenditori possono adempiere all'obbligo della
tenuta dei registri di carico e scarico dei residui destinati al
riutilizzo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o
loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti
con cadenza mensile.