IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n.  502,  recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Ritenuto  che,  in ottemperanza alle precisate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure  professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione;
  Ritenuto   di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
  Ritenuto   di   individuare    la    figura    del    tecnico    di
neurofisiopatologia;
  Visto  il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 7 settembre 1994;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 19 gennaio 1995;
  Vista  la  nota  in  data  14  marzo  1995  con  cui  lo  schema di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E' individuata la figura del tecnico di neurofisiopatologia  con
il seguente profilo: il tecnico di neurofisiopatologia e' l'operatore
sanitario  che,  in  possesso  del  diploma universitario abilitante,
svolge  la  propria  attivita'  nell'ambito  della   diagnosi   delle
patologie   del   sistema   nervoso,   applicando   direttamente,  su
prescrizione medica, le metodiche diagnostiche  specifiche  in  campo
neurologico       e      neurochirurgico      (elettroencefalografia,
elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni).
  2. Il tecnico di neurofisiopatologia:
    a) applica le metodiche piu'  idonee  per  la  registrazione  dei
fenomeni  bioelettrici,  con  diretto intervento sul paziente e sulle
apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di lavoro
diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto  in
stretta collaborazione con il medico specialista;
    b)   gestisce   compiutamente   il   lavoro   di  raccolta  e  di
ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche,  sulle  quali,  su
richiesta  deve  redarre  un  rapporto  descrittivo  sotto  l'aspetto
tecnico;
    c) ha dirette responsabilita' nell'applicazione e  nel  risultato
finale della metodica diagnostica utilizzata;
    d)  impiega  metodiche diagnostico-strumentali per l'accertamento
dell'attivita' elettrocerebrale ai fini clinici e/o legali;
    e) provvede alla predisposizione e controllo della strumentazione
delle apparecchiature in dotazione;
    f) esercita la sua attivita' in strutture sanitarie  pubbliche  e
private, in regime di dipendenza o libero professionale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30  dicembre
          1992,
          n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.
          517,  e'  il  seguente:  "A  norma dell'art. 1, lettera o),
          della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  la  formazione  del
          personale   sanitario   infermieristico,  tecnico  e  della
          riabilitazione avviene in sede  ospedaliera  ovvero  presso
          altre   strutture   del   Servizio  sanitario  nazionale  e
          istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
          l'accreditamento  delle  strutture  sono  disciplinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica d'intesa con  il  Ministro  della
          sanita'.  Il  Ministro  della sanita' individua con proprio
          decreto le figure professionali da formare  ed  i  relativi
          profili.  Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.