Art. 3. 1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 1995 Il Ministro: GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1995 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 93