Art. 3.
  1. Con decreto del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sono individuati i diplomi e gli attestati,  conseguiti  in  base  al
precedente    ordinamento,   che   sono   equipollenti   al   diploma
universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa
attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 15 marzo 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 93