Art. 13.
                       Uso della denominazione
                        "camera di commercio"
  1.  Il  comma  1  dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Oltre  agli  enti disciplinati dalla presente legge, possono
assumere   nel  territorio  nazionale  la  denominazione  'camera  di
commercio'  le associazioni cui partecipino enti e imprese italiani e
di   altro   Stato   riconosciuto   dallo   Stato   italiano,  i  cui
amministratori  cittadini italiani non abbiano riportato condanne per
reati  punibili  con  la  reclusione e i cui amministratori cittadini
stranieri   siano  in  possesso  di  benestare  della  rappresentanza
diplomatica  dello  Stato  di  appartenenza,  e  abbiano  ottenuto il
riconoscimento  di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, ovvero siano
iscritte  in  un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro
del  commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello
statuto  dell'Unione  italiana  delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.".
  2.  Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e' prorogato al 31 dicembre 1995.