Art. 13. Uso della denominazione "camera di commercio" 1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente: " 1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione 'camera di commercio' le associazioni cui partecipino enti e imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza, e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.". 2. Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' prorogato al 31 dicembre 1995.