Art. 2.
  1.  Al  personale impiegato in Somalia si applicano le disposizioni
di  cui  ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre  1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio  1994,  n. 125, dal giorno di ingresso nelle acque somale al
giorno di uscita dalle stesse acque.