Art. 2. 1. Al personale impiegato in Somalia si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, dal giorno di ingresso nelle acque somale al giorno di uscita dalle stesse acque.