Art. 5.
  1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 18 maggio
1995.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 19 maggio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  AGNELLI,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
                                  CORCIONE, Ministro della difesa
                                  MANCUSO,   Ministro   di  grazia  e
                                  giustizia
                                  Visto, il Guardasigilli: MANCUSO