Art. 5. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 18 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro AGNELLI, Ministro degli affari esteri CORCIONE, Ministro della difesa MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MANCUSO