Art. 3. 1. I termini e le modalita' di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validita' dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validita', provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione e' integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonche' da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione e' dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attivita' volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.