Art. 6.
  1.   All'articolo   1  del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'alinea del comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "  8.  L'Osservatorio,  sulla  base  delle  direttive e dei criteri
diramati  dal  Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere
dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:";
    b)  nella lettera h) del comma 8 e' aggiunto il seguente periodo:
"Le  altre  strutture  pubbliche  che  provvedono all'acquisizione ed
elaborazione  di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in
Italia  comunicano  periodicamente  all'Osservatorio  i  dati in loro
possesso.";
    c)  al  comma  13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una
quota  non  superiore  a  due decimi della somma prevista puo' essere
utilizzata,  ferme  restando  le  attuali  dotazioni  organiche,  per
l'istituzione,  presso  il  Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  uno "sportello per il
cittadino"  per  informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della
prevenzione, del recupero e della riabilitazione.";
    d)  al  comma  14  le  parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo".