Art. 10.
  Definizione della parita' di trattamento fra i soggetti politici
1. La parita' di trattamento fra i soggetti politici, di cui al
presente  decreto,  ai  fini  della  propaganda,  della pubblicita' e
dell'informazione   elettorali,   e'  determinata  dalla  Commissione
parlamentare  e dal Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno
nell'ambito della propria competenza. Per le elezioni alla Camera dei
deputati  e  al  Senato della Repubblica si terra' conto dei seguenti
criteri:
    a)  per  quanto concerne la quota di seggi attribuiti nei collegi
uninominali:  alla  ripartizione di spazi e tempi partecipano tutti i
raggruppamenti  di candidati, con uno o piu' contrassegni identici in
almeno  quattordici  circoscrizioni  elettorali,  che  concorrano  in
almeno  la  meta'  dei  collegi  istituiti  nell'ambito  di  ciascuna
circoscrizione; la ripartizione di spazi e tempi fra i raggruppamenti
partecipanti  e' effettuata tenuto anche conto della rispettiva quota
di    rappresentanza    in   Parlamento;   all'interno   di   ciascun
raggruppamento  la  ripartizione  ulteriore  e' determinata con una o
piu'   convenzioni   tra  i  soggetti  interessati;  in  mancanza  di
convenzione,  la  ripartizione  e'  effettuata  in  proporzione della
rispettiva  quota  di  rappresentanza  in  Parlamento;  spazi e tempi
minori   sono   garantiti   ai   soggetti   politici  che  non  hanno
rappresentanza in Parlamento;
    b)  per  quanto  concerne la quota di seggi attribuiti in ragione
proporzionale:  parita'  di spazi e tempi a ciascun soggetto politico
presente  nella  competizione  elettorale  e  gia'  rappresentato  in
Parlamento;  spazi  e  tempi  sono  altresi'  garantiti  ai  soggetti
politici che non siano gia' rappresentati in Parlamento.