Art. 11.
                         Misure di controllo
  1.  Dalla  data  di  convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura  delle  operazioni  di voto, la concessionaria pubblica e le
emittenti   private   devono  registrare  su  supporto  magnetico  la
totalita' dei programmi trasmessi.
  2.  Il  Garante  stabilisce  le  modalita'  con  cui  i  Circostel,
nell'ambito  della  propria  competenza, registrano i programmi delle
emittenti  private. Essi segnalano al Garante o ai Corerat competenti
o  delegati  le  presunte  violazioni  di  disposizioni  dettate  dal
presente decreto, dalla Commissione parlamentare e dal Garante.
  3.  Ai  fini  della  vigilanza  e  del  controllo  della  emittenza
nazionale,  per  il  periodo di applicazione del presente decreto, il
Garante  si  avvale  anche  del  Centro  nazionale di controllo delle
emissioni   radioelettriche   del   Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni.