Art. 12. Procedimento di accertamento delle violazioni 1. Ciascun soggetto politico direttamente interessato puo' denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante. La denuncia e' comunicata, anche a mezzo telefax, alla concessionaria pubblica o all'emittente privata o all'editore, presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ed inoltre al Garante, al Circostel territorialmente competente ed al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il predetto domicilio dell'editore o dell'emittente. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla denuncia entro le dodici ore successive alla predetta comunicazione. 2. Il Garante, avvalendosi anche dei Circostel e della Guardia di finanza, istruisce la denuncia e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite le controdeduzioni, provvede su di essa senza indugio, in deroga ai termini e alle modalita' procedimentali previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Qualora lo ritenga opportuno, il Garante puo' delegare per le istruttorie, l'audizione degli interessati e le contestazioni i Corerat territorialmente competenti. 4. Il procedimento e' avviato anche d'ufficio.