Art. 12.
            Procedimento di accertamento delle violazioni
  1.   Ciascun   soggetto   politico  direttamente  interessato  puo'
denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta violazione delle
disposizioni   del   presente  decreto  e  di  quelle  dettate  dalla
Commissione  parlamentare  e  dal Garante. La denuncia e' comunicata,
anche  a  mezzo telefax, alla concessionaria pubblica o all'emittente
privata   o   all'editore,   presso  il  domicilio  eletto  ai  sensi
dell'articolo  4,  comma  2,  ed  inoltre  al  Garante,  al Circostel
territorialmente  competente  ed  al  gruppo della Guardia di finanza
nella  cui  competenza  territoriale  rientra  il  predetto domicilio
dell'editore  o  dell'emittente.  Il predetto gruppo della Guardia di
finanza  provvede  al  ritiro  delle  registrazioni interessate dalla
denuncia entro le dodici ore successive alla predetta comunicazione.
  2.  Il  Garante, avvalendosi anche dei Circostel e della Guardia di
finanza,  istruisce  la denuncia e, contestati i fatti, anche a mezzo
telefax,  sentiti  gli  interessati  ed acquisite le controdeduzioni,
provvede  su  di  essa  senza  indugio,  in  deroga ai termini e alle
modalita'  procedimentali  previsti  dalla legge 24 novembre 1981, n.
689.
  3.  Qualora  lo  ritenga opportuno, il Garante puo' delegare per le
istruttorie,  l'audizione  degli  interessati  e  le  contestazioni i
Corerat territorialmente competenti.
  4. Il procedimento e' avviato anche d'ufficio.