Art. 13.
                 Provvedimenti d'urgenza del Garante
  1.  In  presenza  di  evidenti  violazioni  delle  disposizioni del
presente decreto e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e
dal  Garante,  questo,  al  fine  di  ripristinare l'equilibrio delle
competizioni  elettorali  e  salvo  il  procedimento  di accertamento
ordinario,   ai  sensi  dell'articolo  12,  adotta  immediatamente  i
provvedimenti di urgenza ritenuti utili al predetto fine. In tal caso
l'istruttoria  del  Garante  o del Corerat avviene in forma sommaria,
mediante  acquisizione delle controdeduzioni del soggetto al quale e'
stata   effettuata   la   contestazione;  quest'ultimo  e'  tenuto  a
comunicare,  anche a mezzo telefax, le controdeduzioni al denunciante
ed al Garante, entro quarantotto ore dal ricevimento della denuncia.
  2. In ogni caso il Garante puo' ordinare:
    a)  alla  concessionaria  pubblica  ed  alle emittenti private la
trasmissione  di  servizi  di  informazione elettorale con prevalente
partecipazione  dei  soggetti  politici  che siano stati direttamente
danneggiati dalla violazione;
    b)  agli  editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti
private  la  messa a disposizione di spazi compensativi di propaganda
elettorale   in   favore   dei  soggetti  politici  che  siano  stati
direttamente danneggiati dalla violazione;
    c)  agli  editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti
private  la  diffusione di comunicati dei soggetti politici che siano
stati direttamente danneggiati dalla violazione;
    d)  agli  editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti
private  la  messa  a disposizione di spazi di pubblicita' elettorale
compensativa  in  favore  dei  soggetti  politici  che ne siano stati
illegittimamente esclusi;
    e)  agli  editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti
private  la pubblicazione o trasmissione di rettifiche, alle quali e'
dato   il   medesimo  risalto,  per  fascia  oraria,  collocazione  e
caratteristiche editoriali, della notizia da rettificare;
    f)  agli  editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti
private  la  pubblicazione  o  la trasmissione del comunicato emanato
dall'organo  dell'Ordine  dei  giornalisti,  nel caso in cui esso sia
stato istituito, ai sensi dell'articolo 9;
    g)  alla  concessionaria  pubblica  ed alle emittenti private, la
trasmissione,  anche  ripetuta  secondo  le modalita' determinate dal
Garante, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa,
specialmente con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 6.
  3. Il Garante fissa il termine e le modalita' per l'ottemperanza ai
propri  provvedimenti.  Il  primo  non  puo'  essere  superiore  alle
quarantotto  ore  successive  alla  notificazione  del  provvedimento
stesso, qualora la violazione sia stata commessa dalla concessionaria
pubblica o da emittenti private o a mezzo stampa quotidiana.
  4.  In caso di inottemperanza al provvedimento del Garante entro il
termine  di cui al comma 3, questo dispone, entro le ventiquattro ore
successive:
    a)  per  la  concessionaria  pubblica  o  le  emittenti  private,
l'inibizione della programmazione per un periodo correlato e comunque
non  superiore  alla  durata  della trasmissione nella quale e' stata
rilevata  l'infrazione,  con  l'obbligo di mantenere in video, per il
tempo  a  tal fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura "la
trasmissione  della  presente  emittente  e'  inibita dal Garante per
violazione delle disposizioni sulla parita' di trattamento durante la
campagna elettorale";
    b)  per  gli  editori,  l'obbligo di pubblicare un comunicato del
Garante   relativo   all'inottemperanza,  con  medesimo  risalto  per
collocazione e caratteristiche editoriali.
  5.  Contro  i  provvedimenti  di cui alla lettera a) del comma 4 e'
ammesso,  entro  le  quarantotto  ore  successive alla notificazione,
ricorso al tribunale amministrativo regionale. Contro i provvedimenti
di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  4 e' ammesso, entro lo stesso
termine,  ricorso al tribunale. Il tribunale amministrativo regionale
ovvero  il  tribunale  si  pronunciano  sul  ricorso in via cautelare
d'urgenza entro le quarantotto ore successive al deposito.
  6.  Restano  salve  le  ulteriori  sanzioni  previste  dalla legge,
nonche' dall'articolo 14.