Art. 13. Provvedimenti d'urgenza del Garante 1. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni del presente decreto e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante, questo, al fine di ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali e salvo il procedimento di accertamento ordinario, ai sensi dell'articolo 12, adotta immediatamente i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al predetto fine. In tal caso l'istruttoria del Garante o del Corerat avviene in forma sommaria, mediante acquisizione delle controdeduzioni del soggetto al quale e' stata effettuata la contestazione; quest'ultimo e' tenuto a comunicare, anche a mezzo telefax, le controdeduzioni al denunciante ed al Garante, entro quarantotto ore dal ricevimento della denuncia. 2. In ogni caso il Garante puo' ordinare: a) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione; b) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di propaganda elettorale in favore dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione; c) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la diffusione di comunicati dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione; d) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi di pubblicita' elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi; e) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la pubblicazione o trasmissione di rettifiche, alle quali e' dato il medesimo risalto, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della notizia da rettificare; f) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la pubblicazione o la trasmissione del comunicato emanato dall'organo dell'Ordine dei giornalisti, nel caso in cui esso sia stato istituito, ai sensi dell'articolo 9; g) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private, la trasmissione, anche ripetuta secondo le modalita' determinate dal Garante, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa, specialmente con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 6. 3. Il Garante fissa il termine e le modalita' per l'ottemperanza ai propri provvedimenti. Il primo non puo' essere superiore alle quarantotto ore successive alla notificazione del provvedimento stesso, qualora la violazione sia stata commessa dalla concessionaria pubblica o da emittenti private o a mezzo stampa quotidiana. 4. In caso di inottemperanza al provvedimento del Garante entro il termine di cui al comma 3, questo dispone, entro le ventiquattro ore successive: a) per la concessionaria pubblica o le emittenti private, l'inibizione della programmazione per un periodo correlato e comunque non superiore alla durata della trasmissione nella quale e' stata rilevata l'infrazione, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura "la trasmissione della presente emittente e' inibita dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parita' di trattamento durante la campagna elettorale"; b) per gli editori, l'obbligo di pubblicare un comunicato del Garante relativo all'inottemperanza, con medesimo risalto per collocazione e caratteristiche editoriali. 5. Contro i provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 4 e' ammesso, entro le quarantotto ore successive alla notificazione, ricorso al tribunale amministrativo regionale. Contro i provvedimenti di cui alla lettera b) del comma 4 e' ammesso, entro lo stesso termine, ricorso al tribunale. Il tribunale amministrativo regionale ovvero il tribunale si pronunciano sul ricorso in via cautelare d'urgenza entro le quarantotto ore successive al deposito. 6. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, nonche' dall'articolo 14.