Art. 14.
                           S a n z i o n i
  1.  In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma  2,  nonche'  delle  relative disposizioni dettate dal Garante,
questo  irroga  la  sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti
delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori,
da  lire  dieci milioni a lire cinquanta milioni; nei confronti delle
emittenti  private operanti in ambito locale, e' irrogata la sanzione
da  lire  un  milione  a  lire  dieci  milioni.  Identica sanzione e'
irrogata   qualora   siano  violate  le  disposizioni  dettate  dalla
Commissione   parlamentare   o   dal   Garante,  contenenti  obblighi
procedimentali,  qualora  la  violazione  non comporti un'alterazione
delle condizioni di parita' di trattamento tra soggetti politici.
  2.  In  caso  di  violazione  delle  altre disposizioni dettate dal
presente decreto ovvero dalla Commissione parlamentare o dal Garante,
quest'ultimo   irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  nei
confronti  della  concessionaria  pubblica,  delle  emittenti private
operanti  in  ambito  nazionale  e  degli  editori, da lire cinquanta
milioni  a  lire  cinquecento  milioni; nei confronti delle emittenti
private  operanti  in  ambito locale, e' irrogata la sanzione da lire
venti  milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione avvenga
negli  ultimi  quindici  giorni precedenti la data delle elezioni, la
sanzione e' raddoppiata.
  3.  Nei casi piu' gravi di alterazione della parita' di trattamento
tra  soggetti  politici,  ovvero nel caso di violazione reiterata nel
corso   della   medesima  campagna  elettorale,  il  Garante  dispone
l'inibizione  della  programmazione  della  concessionaria pubblica o
dell'emittente  privata, determinandone i tempi e le modalita', da un
minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni, con l'obbligo
di  mantenere  in  video,  per  il  tempo  a  tal  fine  determinato,
un'immagine  fissa  con  la  dicitura "la trasmissione della presente
emittente  e'  inibita  dal Garante per violazione delle disposizioni
sulla parita' di trattamento durante la campagna elettorale".
  4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 8 commessa
fino  all'apertura  dei  seggi  elettorali,  il  Garante  applica  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire cento milioni a lire un
miliardo.  Qualora  la  violazione  delle medesime norme sia commessa
durante  lo  svolgimento delle votazioni si applica la pena detentiva
prevista  dall'articolo  100,  comma  1,  del testo unico delle leggi
recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, approvato
con  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna,
applica  inoltre  le  sanzioni  amministrative pecuniarie. In caso di
mancanza  totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello
stesso  articolo 8, il Garante applica la sanzione pecuniaria da lire
venti milioni a lire duecento milioni.
  5.  Le  medesime  sanzioni  amministrative pecuniarie sono irrogate
anche  nei  confronti  dei  soggetti politici a favore dei quali sono
state  commesse  le  violazioni,  qualora  ne  sia stata accertata la
corresponsabilita'.
  6.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie sono commisurate anche
all'entita'  del  pregiudizio cagionato, alle condizioni economiche e
patrimoniali  dell'editore o dell'emittente privata ed alla rilevanza
territoriale della violazione commessa.
  7. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.