Art. 15.
                  Compiti della Guardia di finanza
  1.  Il  Garante  si  avvale  anche  della  Guardia di finanza per i
compiti istruttori e di controllo attribuiti dal presente decreto.
  2.   La   Guardia  di  finanza  esegue  tutte  le  comunicazioni  e
notificazioni  d'ufficio  o  su  richiesta  del  Garante previste dal
presente decreto.
  3.   E'   istituito   presso  il  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni,  a disposizione di questo e del Garante, il Nucleo
speciale   della   Guardia   di  finanza  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria, alle dipendenze di un ufficiale con grado non inferiore a
colonnello,  nei  limiti  degli  stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza -
per l'anno 1995 e dei contingenti previsti dagli organici.
  4.   Di   concerto   con   il   Ministro   delle   poste   e  delle
telecomunicazioni, il Ministro delle finanze definisce il contingente
di personale da assegnare al nucleo.