Art. 15. Compiti della Guardia di finanza 1. Il Garante si avvale anche della Guardia di finanza per i compiti istruttori e di controllo attribuiti dal presente decreto. 2. La Guardia di finanza esegue tutte le comunicazioni e notificazioni d'ufficio o su richiesta del Garante previste dal presente decreto. 3. E' istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a disposizione di questo e del Garante, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la radiodiffusione e l'editoria, alle dipendenze di un ufficiale con grado non inferiore a colonnello, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza - per l'anno 1995 e dei contingenti previsti dagli organici. 4. Di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministro delle finanze definisce il contingente di personale da assegnare al nucleo.