Art. 16. Campagne elettorali amministrative e referendarie 1. Per le campagne per le elezioni suppletive alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per i referendum ai sensi degli articoli 123 e 132 della Costituzione, il Garante individua, tra gli editori, la concessionaria pubblica e le emittenti private, i soggetti e l'ambito territoriale concretamente rilevanti in ciascuna campagna elettorale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 6. 2. Nelle campagne elettorali per tutti i referendum, la parita' di trattamento per la propaganda, la pubblicita' e l'informazione elettorali consiste nella equiripartizione di spazi e tempi complessivamente riservati ai sostenitori delle opposte indicazioni di voto. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, prescrivono le regole atte a garantire la concreta realizzazione della parita' di trattamento e l'idoneo accesso ai predetti spazi da parte delle forze sociali interessate. Fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori. 3. Il Ministero dell'interno comunica tempestivamente al Garante i decreti di convocazione dei comizi elettorali relativi ad ogni tipo di consultazione.