Art. 16.
          Campagne elettorali amministrative e referendarie
 1.  Per  le  campagne  per  le  elezioni  suppletive alla Camera dei
deputati  e al Senato della Repubblica e per le elezioni dei consigli
delle  regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali
e  provinciali,  del sindaco e del presidente della provincia e per i
referendum  ai  sensi degli articoli 123 e 132 della Costituzione, il
Garante  individua,  tra gli editori, la concessionaria pubblica e le
emittenti  private,  i soggetti e l'ambito territoriale concretamente
rilevanti   in   ciascuna   campagna   elettorale,   anche   ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 3, comma 6.
  2.  Nelle campagne elettorali per tutti i referendum, la parita' di
trattamento  per  la  propaganda,  la  pubblicita'  e  l'informazione
elettorali   consiste   nella   equiripartizione  di  spazi  e  tempi
complessivamente  riservati  ai sostenitori delle opposte indicazioni
di   voto.   La   Commissione  parlamentare  ed  il  Garante,  previa
consultazione  tra  loro  e  ciascuno  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  prescrivono  le  regole  atte  a  garantire  la concreta
realizzazione  della  parita'  di  trattamento  e l'idoneo accesso ai
predetti  spazi  da  parte  delle  forze  sociali  interessate. Fra i
sostenitori   della   proposta   referendaria,  adeguati  spazi  sono
riconosciuti ai comitati promotori.
  3.  Il Ministero dell'interno comunica tempestivamente al Garante i
decreti  di  convocazione dei comizi elettorali relativi ad ogni tipo
di consultazione.