Art. 17.
                         Norme organizzative
  1.   E'  istituito  il  ruolo  organico  del  personale  dipendente
dell'Ufficio  del  Garante  per  la  radiodiffusione e l'editoria nel
limite di centottanta unita'.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
concerto  con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del
Garante,  sono  determinati  la  consistenza organica, il trattamento
giuridico  ed  economico del personale di ruolo e l'ordinamento delle
carriere,  nel  limite sopra indicato e tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali ed organizzative dell'Ufficio del Garante.
  3.   L'assunzione  del  personale  predetto  avviene  per  pubblici
concorsi  per  titoli  ed  esami, ad eccezione delle categorie per le
quali  sono  previste  assunzioni  dirette  in  base  alla  normativa
vigente.
  4.  In  sede  di  prima  attuazione, si provvede alla copertura dei
posti   in   organico,   nel  limite  del  50%  del  ruolo,  mediante
inquadramento,  a  domanda,  con effetto economico non anteriore al 1
ottobre  1995,  del personale comunque in servizio da almeno sei mesi
presso  l'Ufficio del Garante alla data di cui al comma 2, nel limite
e  con  i criteri e le modalita' valutativi stabiliti dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  di cui allo stesso comma 2. In base ai provvedimenti di
inquadramento  del  Garante,  le  amministrazioni  di provenienza del
personale  inquadrato  provvedono alle contestuali riduzioni di posti
nelle proprie tabelle organiche.
  5.  Il  Garante puo' avvalersi, per periodi limitati e per motivate
esigenze,  di  dipendenti  dello  Stato  e  di  altre amministrazioni
pubbliche  o  di  enti  pubblici  collocati  fuori  ruolo nelle forme
previste  dai  rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
luglio  1980,  n.  382,  in numero non superiore, complessivamente, a
dieci  unita'  e  per non oltre il 25% delle qualifiche dirigenziali,
lasciando  non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al
personale  di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposta l'indennita'
prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica
10 luglio 1991, n. 231.
  6.  Sino  alla  copertura  dei  posti  di ruolo disponibili dopo le
operazioni  di  inquadramento,  e  comunque, salvo quanto previsto al
comma 7, per non oltre tre anni dalla data del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  comma  2, il Garante puo'
continuare  ad  avvalersi  del  personale di cui all'articolo 6 della
legge  6 agosto 1990, n. 223, anche oltre il limite numerico di dieci
unita'.
  7.  In  aggiunta  al  personale  di  ruolo il Garante puo' assumere
dipendenti  con  contratto  a  tempo  determinato, disciplinato dalle
norme  di  diritto privato, in numero non superiore a venti unita', a
copertura di specifiche esigenze inerenti ai compiti istituzionali. I
titoli  ed i profili professionali richiesti per ciascuna unita' sono
indicati   in   un  apposito  avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale.  Le assunzioni avvengono in base a colloquio al quale sono
ammessi  coloro  che ne abbiano fatto domanda nel termine di quindici
giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso anzidetto. Alla valutazione
procede  una  commissione  presieduta  dal  Garante  e  composta  dal
segretario  generale dell'Ufficio e da un dirigente, di qualifica non
inferiore  a  dirigente  superiore,  in  servizio  presso  lo  stesso
Ufficio.
  8.  Al  personale in servizio presso l'Ufficio del Garante e' fatto
divieto,  in  ogni  caso,  di  assumere  altro  impiego  o incarico o
esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali.
  9.  Il  segretario  generale  dell'Ufficio  del Garante e' nominato
dallo   stesso   Garante   tra  gli  appartenenti  alla  magistratura
ordinaria,  alla  magistratura amministrativa ed all'Avvocatura dello
Stato,  con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di  consigliere di
Cassazione   o  equiparata,  ovvero  fra  i  professori  universitari
ordinari delle discipline giuridiche, aziendali od economiche, per la
durata  di cinque anni, rinnovabile per pari periodi, ed e' collocato
fuori   ruolo   dall'amministrazione   di   appartenenza,  ovvero  in
aspettativa  ai  sensi  dell'articolo  13  del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, se professore universitario,
per  la  durata  del  mandato. Egli assiste il Garante nell'esercizio
delle  sue  funzioni, esercita le deleghe che il Garante gli rilascia
anche per il caso di assenza ed assicura il coordinamento dell'intera
attivita' dell'Ufficio.
  10. Per il periodo decorrente dalla data di convocazione dei comizi
elettorali  e  fino  ai  trenta  giorni  successivi  alla  data delle
votazioni,  il  Garante  puo'  autorizzare  il  personale in servizio
presso   il   suo   Ufficio   ad  effettuare  prestazioni  di  lavoro
straordinario,  nella  misura  ritenuta  necessaria per il tempestivo
espletamento  dei  compiti  previsti  dal  presente decreto, anche in
deroga ad ogni altra disposizione e comunque non oltre le ottanta ore
mensili.
  11.  Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nel caso in
cui  i Corerat non siano stati istituiti o non siano operanti, previa
indicazione  alle  regioni  competenti  di un termine non superiore a
sette  giorni per la loro istituzione o per il loro funzionamento, in
difetto,  commette  al  Garante  di  nominare  un  commissario con il
compito  di  svolgere  le loro funzioni ai fini dell'applicazione del
presente decreto.