Art. 17. Norme organizzative 1. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nel limite di centottanta unita'. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Garante, sono determinati la consistenza organica, il trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e l'ordinamento delle carriere, nel limite sopra indicato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Ufficio del Garante. 3. L'assunzione del personale predetto avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni dirette in base alla normativa vigente. 4. In sede di prima attuazione, si provvede alla copertura dei posti in organico, nel limite del 50% del ruolo, mediante inquadramento, a domanda, con effetto economico non anteriore al 1 ottobre 1995, del personale comunque in servizio da almeno sei mesi presso l'Ufficio del Garante alla data di cui al comma 2, nel limite e con i criteri e le modalita' valutativi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui allo stesso comma 2. In base ai provvedimenti di inquadramento del Garante, le amministrazioni di provenienza del personale inquadrato provvedono alle contestuali riduzioni di posti nelle proprie tabelle organiche. 5. Il Garante puo' avvalersi, per periodi limitati e per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a dieci unita' e per non oltre il 25% delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231. 6. Sino alla copertura dei posti di ruolo disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e comunque, salvo quanto previsto al comma 7, per non oltre tre anni dalla data del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il Garante puo' continuare ad avvalersi del personale di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche oltre il limite numerico di dieci unita'. 7. In aggiunta al personale di ruolo il Garante puo' assumere dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unita', a copertura di specifiche esigenze inerenti ai compiti istituzionali. I titoli ed i profili professionali richiesti per ciascuna unita' sono indicati in un apposito avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le assunzioni avvengono in base a colloquio al quale sono ammessi coloro che ne abbiano fatto domanda nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso anzidetto. Alla valutazione procede una commissione presieduta dal Garante e composta dal segretario generale dell'Ufficio e da un dirigente, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso lo stesso Ufficio. 8. Al personale in servizio presso l'Ufficio del Garante e' fatto divieto, in ogni caso, di assumere altro impiego o incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali. 9. Il segretario generale dell'Ufficio del Garante e' nominato dallo stesso Garante tra gli appartenenti alla magistratura ordinaria, alla magistratura amministrativa ed all'Avvocatura dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Cassazione o equiparata, ovvero fra i professori universitari ordinari delle discipline giuridiche, aziendali od economiche, per la durata di cinque anni, rinnovabile per pari periodi, ed e' collocato fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, se professore universitario, per la durata del mandato. Egli assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni, esercita le deleghe che il Garante gli rilascia anche per il caso di assenza ed assicura il coordinamento dell'intera attivita' dell'Ufficio. 10. Per il periodo decorrente dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni successivi alla data delle votazioni, il Garante puo' autorizzare il personale in servizio presso il suo Ufficio ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nella misura ritenuta necessaria per il tempestivo espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, anche in deroga ad ogni altra disposizione e comunque non oltre le ottanta ore mensili. 11. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nel caso in cui i Corerat non siano stati istituiti o non siano operanti, previa indicazione alle regioni competenti di un termine non superiore a sette giorni per la loro istituzione o per il loro funzionamento, in difetto, commette al Garante di nominare un commissario con il compito di svolgere le loro funzioni ai fini dell'applicazione del presente decreto.