Art. 18.
     Organi ufficiali di partiti, comitati e movimenti politici
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 6, ed agli
articoli  4,  5,  6,  7, 9 e 10 del presente decreto non si applicano
agli  organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti, comitati e
movimenti politici ed alle stampe elettorali dei soggetti politici.