Art. 18. Organi ufficiali di partiti, comitati e movimenti politici 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 6, ed agli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del presente decreto non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti, comitati e movimenti politici ed alle stampe elettorali dei soggetti politici.