Art. 19.
         Centro di ascolto dell'informazione radiotelevisiva
  1.  Il  Garante  puo'  affidare  ad  un  ente pubblico o privato il
compito  di  verifica, secondo criteri da esso stabiliti, degli spazi
dedicati  nel  corso  della  campagna  elettorale  a ciascun soggetto
politico  dalla  concessionaria  pubblica  e  dalle emittenti private
operanti in ambito nazionale.
  2.  Dalla  data  di  convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura  delle  operazioni  di  voto,  con  cadenza  settimanale, il
Garante  rende  pubblici  presso  il  suo Ufficio i risultati di tale
verifica.