Art. 19. Centro di ascolto dell'informazione radiotelevisiva 1. Il Garante puo' affidare ad un ente pubblico o privato il compito di verifica, secondo criteri da esso stabiliti, degli spazi dedicati nel corso della campagna elettorale a ciascun soggetto politico dalla concessionaria pubblica e dalle emittenti private operanti in ambito nazionale. 2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, con cadenza settimanale, il Garante rende pubblici presso il suo Ufficio i risultati di tale verifica.