Art. 2.
                        Propaganda elettorale
  1.  Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto
il  penultimo  giorno  prima della data delle elezioni, la propaganda
elettorale  e' consentita, nei limiti delle prescrizioni del presente
decreto, nelle seguenti forme:
   tribune politiche;
   dibattiti;
   tavole rotonde;
   conferenze;
   discorsi;
   presentazione dei candidati e dei programmi dei soggetti politici;
   confronti;
   annunci  relativi  alla  sola  propaganda  effettuata sulla stampa
nella concessionaria pubblica o nelle emittenti private.
  2.   Gli   spazi  di  propaganda  elettorale  sulla  stampa,  nella
concessionaria  pubblica  e  nelle  emittenti  private  sono  offerti
gratuitamente, a condizioni di parita' di trattamento.
  3.  Agli  spazi  di  propaganda elettorale sono dedicate specifiche
collocazioni  riconoscibili  ed  autonome  all'interno  della testata
edita e della programmazione.
  4.  Dalla  chiusura  della campagna elettorale e' vietata qualsiasi
forma di propaganda elettorale.