Art. 20. Anticipazione dei contributi ai partiti politici per le spese elettorali 1. I contributi spettanti ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sono anticipati, entro cinque giorni dalla data di presentazione delle liste, per ogni consultazione elettorale in misura pari alla meta' di quelli percepiti per la precedente elezione del medesimo organo.