Art. 20.
          Anticipazione dei contributi ai partiti politici
                       per le spese elettorali
  1.  I contributi spettanti ai partiti politici a titolo di rimborso
delle  spese  elettorali  sono  anticipati, entro cinque giorni dalla
data  di presentazione delle liste, per ogni consultazione elettorale
in  misura  pari  alla  meta'  di  quelli percepiti per la precedente
elezione del medesimo organo.