Art. 21.
                        Copertura finanziaria
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in annue lire 2.500 milioni a partire dal 1995, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini  del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato
di  previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995,
all'uopo  utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero
del  tesoro.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.