Art. 22. Norme finali e definizioni 1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'articolo 29, commi 1, 2, 6 e 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonche' tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto. 2. Ai fini del presente decreto: per "Commissione parlamentare" si intende la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; per "Garante" si intende il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; per "Circostel" si intendono gli uffici periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; per "Corerat" si intendono i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi; per "soggetti politici" si intendono candidati, gruppi di candidati, partiti, comitati promotori di referendum, altri comitati e movimenti organizzati a fini politici; per "editori" si intendono gli editori di quotidiani e periodici; per "stampa" si intendono i quotidiani e i periodici; per "concessionaria pubblica" si intende la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico; per "emittenti private" si intendono i titolari di concessione e di autorizzazione radiotelevisiva nell'ambito nazionale e locale, nonche' tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva; per "propaganda elettorale" si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche oggettive e soggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici dei soggetti politici; per "informazione elettorale" si intende ogni programma e servizio di informazione, o parti di essi, attinenti alla campagna elettorale ed ai relativi soggetti attivi, ivi compresi i telegiornali ed i giornali radio; per "pubblicita' elettorale" si intende l'insieme dei messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa e spot radiotelevisivi, che abbiano il contenuto di cui all'articolo 3 e finalita' promozionali.