Art. 22.
                     Norme finali e definizioni
  1.  Sono  abrogati  gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1 e 4, della
legge  10  dicembre  1993,  n. 515, l'articolo 29, commi 1, 2, 6 e 7,
della  legge  25  marzo  1993,  n.  81, nonche' tutte le disposizioni
incompatibili con il presente decreto.
  2. Ai fini del presente decreto:
   per   "Commissione   parlamentare"   si   intende  la  Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;
   per  "Garante"  si  intende  il  Garante  per la radiodiffusione e
l'editoria;
   per  "Circostel"  si intendono gli uffici periferici del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
   per  "Corerat"  si  intendono  i  Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi;
   per   "soggetti   politici"  si  intendono  candidati,  gruppi  di
candidati,  partiti, comitati promotori di referendum, altri comitati
e movimenti organizzati a fini politici;
   per "editori" si intendono gli editori di quotidiani e periodici;
   per "stampa" si intendono i quotidiani e i periodici;
   per  "concessionaria  pubblica"  si  intende la concessionaria del
servizio radiotelevisivo pubblico;
   per  "emittenti  private" si intendono i titolari di concessione e
di  autorizzazione  radiotelevisiva  nell'ambito  nazionale e locale,
nonche'  tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attivita' di
radiodiffusione sonora e televisiva;
   per "propaganda elettorale" si intende l'esposizione, sulla stampa
e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche oggettive
e  soggettive,  delle  linee e dei programmi generali e specifici dei
soggetti politici;
   per "informazione elettorale" si intende ogni programma e servizio
di  informazione, o parti di essi, attinenti alla campagna elettorale
ed  ai  relativi  soggetti  attivi,  ivi compresi i telegiornali ed i
giornali radio;
   per  "pubblicita'  elettorale"  si  intende l'insieme dei messaggi
brevi   diffusi   attraverso   inserzioni   sulla   stampa   e   spot
radiotelevisivi,  che  abbiano  il  contenuto di cui all'articolo 3 e
finalita' promozionali.