Art. 3.
                       Pubblicita' elettorale
  1.  Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto
il   trentunesimo  giorno  precedente  la  data  delle  elezioni,  e'
consentita   soltanto   la   pubblicita'   elettorale   che  contenga
l'esposizione  di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del
soggetto   politico,   al   contrassegno  del  soggetto  politico  ed
all'appartenenza  del  soggetto  politico  ad  una  determinata forza
politica.
  2.  Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicita' politiche ed
elettorali  contenenti  prospettazioni  informative  false,  scene  o
slogan  denigratori  o  che  usino  tecniche di suggestione dirette a
promuovere  un'immagine  negativa  dei competitori lesiva dei diritti
della persona.
  3.  Dalla  data di convocazione dei comizi elettorali e' vietata la
pubblicita' elettorale nella concessionaria pubblica.
  4.  Le  inserzioni  e  gli  spot  di  pubblicita'  elettorale  sono
pubblicati  o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi
pubblicitari, recando l'apposita scritta "pubblicita' elettorale".
  5. Le trasmissioni di pubblicita' elettorale non sono computate nel
calcolo  dei  limiti  di  affollamento  pubblicitario  previsti dalla
legge.
  6.  A  partire  dal  trentesimo  giorno  precedente  la  data delle
elezioni  e'  vietata  ogni forma di pubblicita' elettorale, anche se
avente il contenuto di cui al comma 1 ed anche se
relativa  a  successive  consultazioni  elettorali  indette.  In tale
ultimo caso, il divieto puo' essere derogato, tenuto conto del numero
degli  elettori  interessati  e  della  rilevanza  territoriale delle
elezioni, con provvedimento del Garante. La presente disposizione non
si  applica  alle consultazioni referendarie, per le quali e' ammessa
la  pubblicita'  elettorale  fino  a  tutto il penultimo giorno prima
della data della consultazione referendaria.