Art. 4. Modalita' di propaganda e pubblicita' elettorali 1. Le emittenti private e gli editori offrono spazi e tempi di propaganda e pubblicita' elettorali per quantita' e, ove previste, per tariffe a condizioni di parita' di trattamento e sono tenuti a riconoscere a tutti i soggetti politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi. 2. Gli editori e le emittenti private che intendono offrire, nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, spazi di propaganda o di pubblicita' elettorali devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, secondo le modalita' e con i contenuti stabiliti dal Garante al fine di consentire ai soggetti politici l'accesso agli spazi predetti in condizioni di parita' di trattamento. Tali soggetti, con le stesse modalita' e forme, indicano altresi' il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi del presente decreto. 3. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, tenuto conto dell'eventuale presenza di codici deontologici adottati dalla concessionaria pubblica, dalle emittenti private o dagli editori, dettano, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri relativi agli spazi, ai tempi e alle altre caratteristiche della propaganda elettorale cui questi soggetti si devono attenere per il conseguimento delle finalita' dettate dal presente decreto. Il Garante detta i criteri di offerta, trasmissione e pubblicazione di pubblicita' elettorale, con particolare riferimento alle tariffe massime, al numero massimo di spot radiotelevisivi e di inserzioni sulla stampa per ciascun soggetto politico, alla durata massima, alle caratteristiche, alle fasce orarie, alle modalita' di distinzione dagli altri messaggi pubblicitari ed alle altre modalita' di diffusione e di replica di spot radiotelevisivi ed inserzioni sulla stampa.