Art. 5.
                       Informazione elettorale
  1.  La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione
tra   loro   e   ciascuno   nell'ambito   della  propria  competenza,
definiscono,  in  tempo  utile ai fini dell'applicazione del presente
decreto,  i  criteri specifici ai quali, nell'ambito della disciplina
introdotta  dal  presente  decreto,  dalla  data  di convocazione dei
comizi  elettorali  e  fino  alla  chiusura delle operazioni di voto,
debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti private
nei  programmi  e  servizi  di  informazione  elettorale,  al fine di
garantire la parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e
l'imparzialita' della stessa.