Art. 5. Informazione elettorale 1. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri specifici ai quali, nell'ambito della disciplina introdotta dal presente decreto, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti private nei programmi e servizi di informazione elettorale, al fine di garantire la parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' della stessa.