Art. 6.
                Altre forme di propaganda elettorale
  1.  Dalla  data  di  convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura   delle  operazioni  di  voto,  e'  vietata  ogni  forma  di
propaganda  elettorale  nei programmi della concessionaria pubblica e
delle  emittenti  private diversi da quelli previsti dall'articolo 2.
E'  vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di
fornire,   nel   contesto   di  questi,  anche  in  forma  indiretta,
indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. I
registi  ed  i  conduttori  sono  altresi' tenuti ad un comportamento
corretto  ed  imparziale  nella  gestione del programma, cosi' da non
esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte
degli  elettori. E' comunque vietato utilizzare la composizione della
programmazione per orientare le scelte di voto.
  2.   Per  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  le  trasmissioni  di
intrattenimento   su   argomenti   economici,   sociali  e  politici,
organizzate con la presenza di soggetti politici, ospiti ed eventuale
pubblico,  sono  programmate  e condotte nel rispetto dei principi di
correttezza  ed  imparzialita' di cui al presente decreto. E' vietato
che  l'articolazione  delle  trasmissioni sia di per se stessa lesiva
della  parita'  di trattamento dei soggetti politici. Le trasmissioni
predette  sono  ammesse  negli  ultimi  cinque  giorni della campagna
elettorale,  soltanto  a  condizione  che  ad  esse siano invitati, a
condizioni  paritarie,  i rappresentanti della totalita' dei soggetti
politici interessati.
  3.  Nelle  trasmissioni  di  cui  al  comma  2,  la selezione degli
eventuali  ospiti  avviene nel rispetto del principio pluralistico ed
e'  finalizzata  a  conseguire una presenza equilibrata delle diverse
posizioni  dibattute.  La  selezione  del  pubblico, ove previsto, e'
fatta,  con  i  medesimi criteri, almeno ventiquattro ore prima della
trasmissione.  Durante  la  trasmissione  il  conduttore  cura che il
pubblico  mantenga un contegno congruente con i principi del presente
decreto  e  che  eventuali  interventi  telefonici  in  diretta e non
concordati  con  la concessionaria pubblica o con l'emittente privata
non influenzino le libere scelte degli elettori.
  4.  Per il periodo di cui al comma 1, nei programmi radiotelevisivi
di   informazione,   anche   non   elettorale,   riconducibili   alla
responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei
modi  previsti  dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990,
n.  223, la presenza di soggetti politici o loro esponenti e' ammessa
esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza
e   l'imparzialita'   dell'informazione,   nel  rispetto,  in  quanto
compatibile,    della   parita'   di   trattamento.   Nei   programmi
radiotelevisivi  diversi  da  quelli  di  propaganda,  pubblicita' ed
informazione elettorali e da quelli di cui al comma 2, la presenza di
soggetti  politici  o  loro  esponenti  e'  vietata. Non si considera
presenza  in  trasmissione  la  ripresa  di  soggetti politici o loro
esponenti  nel  corso  di  una  telecronaca  o  di  un  programma  di
intrattenimento  ove  tale  ripresa  sia  occasionale, non ripetuta e
tecnicamente  non  evitabile  senza pregiudizio dell'integrita' della
trasmissione  e  comunque  rimangano  esclusi  interventi personali o
citazioni dei soggetti medesimi.