Art. 6. Altre forme di propaganda elettorale 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietata ogni forma di propaganda elettorale nei programmi della concessionaria pubblica e delle emittenti private diversi da quelli previsti dall'articolo 2. E' vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresi' tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, cosi' da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori. E' comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto. 2. Per il periodo di cui al comma 1, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici, organizzate con la presenza di soggetti politici, ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di correttezza ed imparzialita' di cui al presente decreto. E' vietato che l'articolazione delle trasmissioni sia di per se stessa lesiva della parita' di trattamento dei soggetti politici. Le trasmissioni predette sono ammesse negli ultimi cinque giorni della campagna elettorale, soltanto a condizione che ad esse siano invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti della totalita' dei soggetti politici interessati. 3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, la selezione degli eventuali ospiti avviene nel rispetto del principio pluralistico ed e' finalizzata a conseguire una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove previsto, e' fatta, con i medesimi criteri, almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore cura che il pubblico mantenga un contegno congruente con i principi del presente decreto e che eventuali interventi telefonici in diretta e non concordati con la concessionaria pubblica o con l'emittente privata non influenzino le libere scelte degli elettori. 4. Per il periodo di cui al comma 1, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici o loro esponenti e' ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della parita' di trattamento. Nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicita' ed informazione elettorali e da quelli di cui al comma 2, la presenza di soggetti politici o loro esponenti e' vietata. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa di soggetti politici o loro esponenti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrita' della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.