Art. 7.
                 Divieto di propaganda istituzionale
  1.  Dalla  data  di  convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura  delle  operazioni  di  voto,  e'  fatto  divieto a tutte le
pubbliche  amministrazioni  di  svolgere  attivita'  di propaganda di
qualsiasi    genere,   ancorche'   inerente   alla   loro   attivita'
istituzionale,   ad   eccezione   delle  attivita'  di  comunicazione
effettuate  in  forma  impersonale  ed  indispensabili per l'efficace
assolvimento delle proprie funzioni.