Art. 8. Disciplina dei sondaggi 1. A partire dal ventesimo giorno precedente la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto. 2. Il Garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a partire dalla prima applicazione del presente decreto, i criteri obbligatori in conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della cui veridicita' e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso; b) committente e acquirente; c) criteri seguiti per la formazione del campione; d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; f) domande rivolte; g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) date in cui e' stato realizzato il sondaggio. 3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonche' la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalita'. 4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende nei casi di pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori. 5. Per i sondaggi effettuati nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, il Garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.