Art. 8.
                       Disciplina dei sondaggi
  1. A partire dal ventesimo giorno precedente la data delle elezioni
e  fino  alla  chiusura  delle operazioni di voto, e' vietato rendere
pubblici  o  comunque  diffondere i risultati di sondaggi demoscopici
sull'esito  delle  elezioni  e  sugli orientamenti politici e di voto
degli  elettori,  anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un
periodo di tempo precedente a quello del divieto.
  2. Il Garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali
nazionali   operanti   nel   campo  delle  ricerche  demoscopiche  ed
elettorali,   determina,  a  partire  dalla  prima  applicazione  del
presente  decreto,  i  criteri  obbligatori  in conformita' dei quali
devono  essere  realizzati  i sondaggi di cui al comma 1. I risultati
anche  parziali  di  tali  sondaggi  devono essere accompagnati dalle
seguenti  indicazioni,  della  cui  veridicita'  e'  responsabile  il
soggetto che realizza il sondaggio:
    a)  soggetto  che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con
altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso;
    b) committente e acquirente;
    c) criteri seguiti per la formazione del campione;
    d)  metodo  di  raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
    e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
    f) domande rivolte;
    g)  percentuale  delle  persone  che  hanno  risposto  a ciascuna
domanda;
    h) date in cui e' stato realizzato il sondaggio.
  3.  Dalla  data  di  convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura  delle  operazioni  di  voto, e' vietato l'invito rivolto al
pubblico  o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed
elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma,
direttamente  con  la concessionaria pubblica, le emittenti private e
la  stampa,  nonche'  la  pubblicazione  e  trasmissione di risultati
acquisiti secondo tali modalita'.
  4.  La  disciplina  di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende nei casi di
pubblicazione  e  trasmissione  di  risultati  che  indichino la sola
posizione reciproca dei competitori.
  5.  Per  i  sondaggi effettuati nel periodo consentito, qualora non
siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, il
Garante   dispone   che  sia  dichiarata  la  circostanza  sui  mezzi
d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo
rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.