Art. 9.
        Doveri e responsabilita' dei giornalisti conduttori,
              dei registi e dei direttori responsabili
  1.   I   giornalisti   conduttori   ed   i  registi  dei  programmi
radiotelevisivi  di  propaganda  ed  informazione  elettorale,  ed  i
rispettivi direttori responsabili, nonche' i giornalisti autori della
propaganda  elettorale  ed  i direttori responsabili del quotidiano o
periodico  sul quale e' apparsa la propaganda elettorale, sono tenuti
al   rispetto   del   codice  deontologico  emanato  dall'Ordine  dei
giornalisti.   Quest'ultimo   puo'   istituire   un  apposito  organo
competente  per  l'accertamento  delle  violazioni al predetto codice
deontologico.  I  magistrati  eventualmente  presenti  in tale organo
devono  rivestire  qualifica  non  inferiore a magistrato di Corte di
cassazione,  anche  a riposo, o equiparata, e, se in servizio, devono
essere autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura o dagli
altri organi competenti.
  2.  I  conduttori  ed  i  registi  dei programmi radiotelevisivi di
propaganda   ed   informazione   elettorale,   che  non  appartengano
all'Ordine  dei  giornalisti,  sono  tenuti  ad  osservare  lo stesso
codice.