Art. 9. Doveri e responsabilita' dei giornalisti conduttori, dei registi e dei direttori responsabili 1. I giornalisti conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, ed i rispettivi direttori responsabili, nonche' i giornalisti autori della propaganda elettorale ed i direttori responsabili del quotidiano o periodico sul quale e' apparsa la propaganda elettorale, sono tenuti al rispetto del codice deontologico emanato dall'Ordine dei giornalisti. Quest'ultimo puo' istituire un apposito organo competente per l'accertamento delle violazioni al predetto codice deontologico. I magistrati eventualmente presenti in tale organo devono rivestire qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, anche a riposo, o equiparata, e, se in servizio, devono essere autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura o dagli altri organi competenti. 2. I conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, che non appartengano all'Ordine dei giornalisti, sono tenuti ad osservare lo stesso codice.