Art. 11 
                     (Clausola di salvaguardia) 
1. Il  Ministro  della  sanita',  sentita  la  Commissione   di   cui
   all'articolo 20, qualora vi siano motivi validi per  ritenere  che
   un prodotto fitosanitario autorizzato ai  sensi  dell'articolo  10
   costituisca un rischio per la salute umana e degli animali  o  per
   l'ambiente, provvede, con proprio  decreto  da  pubblicarsi  nella
   Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana,  a  limitarne  o
   proibirne  provvisoriamente  l'uso  e  la   vendita,   notificando
   immediatamente il provvedimento agli altri  Stati  membri  e  alla
   Commissione europea. 
2. Il Ministero della  sanita'  da'  la  piu'  ampia  pubblicita'  al
   decreto di cui al comma 1, informando immediatamente  il  titolare
   dell'autorizzazione,  i  competenti  organi  di  vigilanza  e   le
   organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori.