Art. 16 (Etichettatura dei prodotti fitosanitari) 1. Su tutti gli imballaggi e contenitori di prodotti fitosanitari devono essere apposte etichette recanti in lingua italiana e in modo chiaro ed indelebile le seguenti indicazioni: a) la denominazione commerciale del prodotto fitosanitario; b) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione, il numero di registrazione, la data dell'autorizzazione, nonche' il nome e l'indirizzo del responsabile dell'imballaggio, dell'etichettatura e della distribuzione, ove non coincidente con il titolare dell'autorizzazione, nonche' l'indicazione del nome e della sede dello stabilimento di produzione; c) la denominazione ed il rispettivo tenore di ciascuna sostanza attiva presente nel prodotto fitosanitario, espressi secondo le prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e), e commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223; le denominazioni devono essere indicate secondo la nomenclatura di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche, o, se la sostanza non vi figura, con la sua denominazione comune ISO o, se non disponibile, con la sua denominazione chimica IUPAC; d) la quantita' netta del prodotto fitosanitario, espressa in unita' di misure legali; e) il numero di partita del preparato o una indicazione che ne permetta l'identificazione; f) le indicazioni prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, ed in particolare quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere h), i), l) e m); g) le indicazioni di eventuali rischi particolari per l'uomo, gli animali o l'ambiente, per mezzo di formule tipo scelte tra quelle di cui all'allegato IV, da adottare con decreto del Ministro della sanita' in attuazione di disposizioni comunitarie; h) le norme di sicurezza per la tutela dell'uomo, degli animali o dell'ambiente, per mezzo di formule tipo scelte tra quelle di cui all'allegato V, da adottare con decreto del Ministro della sanita' in attuazione di disposizioni comunitarie nonche' le indicazioni concernenti i primi soccorsi da prestare; i) il tipo di azione del prodotto fitosanitario; j) il tipo di preparazione; k) gli usi autorizzati e le condizioni agricole, fitosanitarie ed ambientali specifiche nelle quali il prodotto fitosanitario puo' essere utilizzato o, al contrario, deve essere escluso; l) le istruzioni per l'uso e la dose, espressa in unita' metriche, per ogni tipo di impiego autorizzato; m) ove necessario, l'intervallo di sicurezza, per ciascun impiego, tra: 1) l'applicazione e la semina o l'impianto della coltura da proteggere o di quelle successive; 2) l'applicazione e l'accesso dell'uomo o degli animali; 3) l'applicazione ed il raccolto; 4) l'applicazione e l'uso o il consumo dei vegetali trattati; n) le indicazioni relative all'eventuale fitotossicita', alla sensibilita' delle varieta' colturali e ad ogni altro effetto indesiderato diretto o indiretto sui prodotti vegetali o di origine vegetale, unitamente agli intervalli da osservare tra l'applicazione e la semina o l'impianto della coltura da proteggere o di quelle successive; o) la dicitura "Prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo" qualora sia allegato un foglio illustrativo, nel caso previsto dal comma 2; p) le istruzioni per l'eliminazione, in condizioni di assoluta sicurezza, del prodotto e del suo imballaggio; q) la data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato, se la durata dello stesso e' inferiore a due anni nonche' la data di scadenza dell'autorizzazione. 2. Nel caso di dimensioni troppo ridotte dell'imballaggio, le indicazioni di cui al comma 1, lettere l), m) e n), possono essere riportate su apposito foglio illustrativo, che, in tal caso, e' parte integrante dell'etichetta. 3. L'etichetta dei prodotti fitosanitari non deve recare indicazioni quali "non tossico", "innocuo" o qualsiasi altra analoga indicazione; se tuttavia l'autorizzazione prevede esplicitamente l'impiego durante i periodi di presenza delle api o di altri organismi specificati e se i rischi per essi sono minimi, l'etichetta indichera' che il prodotto fitosanitario puo' essere utilizzato quando le api o altre specie non bersaglio sono in attivita' o quando le colture o le erbe infestanti sono in fiore, ovvero altre diciture analoghe intese a proteggere le api o le altre specie non bersaglio. 4. Il Ministero della sanita' puo' prescrivere con l'atto di autorizzazione: a) l'indicazione in etichetta di eventuali destinazioni di alcuni prodotti fitosanitari a determinate categorie di utilizzatori, tenendo conto delle disposizioni recate dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nonche' di quanto previsto dall'allegato VI; b) ove necessario, l'aggiunta in etichetta di frasi particolari al fine di tutelare l'uomo, gli animali e l'ambiente, comunicandone il testo agli altri Stati membri e alla Commissione europea, attenendosi poi alle disposizioni adottate in sede comunitaria. 5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sotto la propria responsabilita', devono: a) adeguare gli imballaggi alle disposizioni di cui all'articolo 15; b) modificare le etichette rimuovendo la specificazione della classe tossicologica, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, fatti salvi i simboli e le indicazioni di pericolo. 6. E' consentita la commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui al comma 5, imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto: a) da parte dei produttori per un periodo non superiore a quindici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) presso gli esercizi di vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 16: - L'art. 5 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 223, e' il seguente: "Art. 5. - 1. I prodotti disciplinati dal presente decreto devono recare sull'etichetta o sull'imballaggio le seguenti indicazioni, scritte in modo leggibile e indelebile: a) il nome commerciale o la denominazione del preparato; b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione in commercio, nel caso di antiparassitari non soggetti ad autorizzazione; c) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione ed il numero di registrazione del preparato e, se si tratta di un'altra persona, il nome e l'indirizzo della persona che immette sul mercato il suddetto preparato, nel caso degli antiparassitari soggetti ad autorizzazione; d) i nomi ed i rispettivi tenori di ciascuna sostanza attiva del preparato espressi: 1) in percentuale di peso per gli antiparassitari costituiti sia da prodotti solidi, aerosol e da liquidi volatili con punto massimo di ebollizione a 50 C, sia da prodotti viscosi con limite inferiore 1 Pa.s a 20 C; 2) in percentuale di peso e in g/1 a 20 C per gli altri liquidi; 3) in percentuale di volume per i prodotti gassosi; e) la denominazione di tutte le sostanze molto tossiche, tossiche, nocive e corrosive contenute nel preparato, oltre le sostanze attive la cui concentrazione e' superiore allo 0,2%, nel caso di sostanze molto tossiche e tossiche, al 5% nel caso di sostanze nocive e al 5% nel caso di sostanze corrosive; f) la quantita' netta del preparato; g) il numero di riferimento della partita; h) i simboli e le indicazioni di pericolo del preparato conformemente all'art. 5, punto 3), della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, nonche' all'allegato II del decreto del Ministro della sanita' in data 3 dicembre 1985 in connessione con l'allegato V dello stesso decreto; i) la frase o le frasi tipo relative ai rischi specifici che comporta l'utilizzazione del preparato che devono essere scelte tra quelle dell'allegato V e che possono essere integrate, se necessario, con quelle previste dall'allegato III del decreto del Ministro della sanita' in data 3 dicembre 1985; l) l'indicazione dei consigli di prudenza relativi all'uso del preparato che devono essere conformi alle indicazioni dell'allegato VI e che possono essere integrati, se necessario, con quelli previsti dall'articolo IV del decreto ministeriale 3 dicembre 1985; m) l'indicazione, per gli antiparassitari molto tossici, tossici e nocivi che l'imballaggio non puo' essere riutilizzato, salvo nel caso di recipienti destinati specificatamente ad essere riutilizzati, ricaricati o nuovamente riempiti da parte del fabbricante o, nel caso di prodotti non soggetti ad autorizzazione, dal distributore. 2. Ai fini dell'indicazione delle sostanze molto tossiche, tossiche, nocive e corrosive contenute nel preparato occorre tener conto, per i solventi, dei limiti di concentrazione previsti dal decreto del Ministro della sanita' in data 17 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1984. 3. La denominazione delle sostanze di cui al comma 1, lettere d) ed e) ed al comma 2, deve essere indicata come figura nell'elenco delle sostanze pericolose, di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 3 dicembre 1985. 4. I consigli di prudenza, qualora sia impossibile indicarli sull'etichetta o sull'imballaggio, devono firmare su altra etichetta solidamente fissata sull'imballaggio stesso. 5. Il Ministro della sanita' prescrive l'indicazione dei rischi specifici e dei consigli di prudenza di cui alle lettere i) ed l) del comma 1, nel caso in cui gli antiparassitari sono soggetti ad autorizzazione come presidi sanitari o presidi medico chirurgici. 6. Il Ministro della sanita' puo' altresi' prescrivere indicazioni supplementari concernenti rischi particolari e consigli di prudenza per gli antiparassitari soggetti ad autorizzazione. 7. Nei casi in cui agli antiparassitari non siano soggetti ad autorizzazione e' a carico del fabbricante o di colui che immette il preparato sul mercato l'apposizione delle indicazioni di cui alle lettere i) ed l) del comma 1. 8. Sono comunque vietate sulle etichette, ovvero sugli imballaggi degli antiparassitari, indicazioni quali "non tossico" e "non nocivo" o altre analoghe". - L'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, e' il seguente: "Art. 23. - I presidi sanitari appartenenti alla I e II classe possono essere venduti per l'impiego diretto, per se' o contro terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura secondo le disposizioni stabilite dall'articolo seguente. L'acquisto da parte di persone che non siano in possesso della prescritta autorizzazione e' consentito fino a non oltre 24 mesi, per i presidi sanitari appartenenti alla prima classe, e fino a non oltre 48 mesi, per i presidi sanitari appartenenti alla seconda classe, dall'entrata in vigore del presente regolamento, con l'osservanza delle norme di cui al quarto comma dell'art. 22. L'accertamento dell'identita' dell'acquirente avviene mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento, rilasciato dalla pubblica amministrazione, i cui estremi devono essere annotati a cura del venditore sul modulo per la fornitura dei presidi sanitari (allegato 2)". - L'art. 3 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, e' il seguente: "Art. 3. - Ai fini del presente regolamento od in relazione alla tossicita' per l'uomo e per gli animali i presidi sanitari sono classificati, convenzionalmente, in base al parere della commissione consultiva di cui all'art. 4, come segue: Classe I a) i presidi sanitari contenenti un principio attivo la cui DL 50 per via orale nel ratto e inferiore a 50 mg-kg; b) i presidi sanitari classificati secondo la loro DL 50 per via orale nel ratto nelle classi II, III o IV, la cui manipolazione ed impiego normali possono provocare intossicazioni mortali per l'uomo, in seguito ad assorbimento per qualsiasi via ed in seguito a qualsiasi azione, tali da includerli nella classe I. Classe II a) i presidi sanitari contenenti un principio attivo la cui DL 50 per via orale nel ratto e' compresa tra 50 e 500 mg-kg; b) i presidi sanitari classificati secondo la loro DL 50 per via orale nel ratto nelle classi III o IV, la cui manipolazione ed impiego normali possono provocare intossicazioni gravi per l'uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via ed in seguito a qualsiasi azione, tali da includerli nella classe II; c) i "presidi sanitari classificati nella classe I quando la concentrazione in principio attivo in essi contenuta e' tale da abbassare la tossicita' per l'uomo degli stessi presidi sanitari ai limiti ed alle condizioni stabilite dai punti a) e b) di questa classe. Classe III a) i presidi sanitari contenenti un principio attivo la cui DL 50 per via orale nel ratto e' superiore a 500 mg-kg; b) i presidi sanitari classificabili secondo la loro DL 50 per via orale nel ratto nella classe IV, la cui manipolazione ed impiego normali possono comunque provocare intossicazioni di lieve entita' per l'uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via ed in seguito a qualsiasi azione, tali da includerli nella classe III; c) i presidi sanitari classificati nelle classi I e II, quando la concentrazione in principio attivo in essi contenuta e' tale da abbassare la tossicita' per l'uomo degli stessi presidi sanitari ai limiti ed alle condizioni stabilite dai punti a) e b) di questa classe. Classe IV a) i presidi sanitari la cui manipolazione ed impiego normali possono comportare rischi trascurabili per l'uomo; b) i presidi sanitari classificati nella classe III, quando la concentrazione in principio attivo in essi contenuta e' tale da abbassare la nocivita' per l'uomo degli stessi presidi sanitari ai limiti ed alle condizioni stabiliti dal punto a) di questa classe. Qualora un presidio sanitario contenga piu' di principio attivo la classificazione sara' fatta in base al principio attivo piu' tossico e considerando la tossicita' derivante da tutti i principi attivi presenti. Nel caso che dall'associazione di piu' principi attivi tra loro e con altri componenti presenti nel presidio sanitario possa derivare un sinergismo o la possibilita' di effetti addizionali o un piu' facile assorbimento, la classificazione sara' fatta in base ad una adeguata documentazione tossicologica sul presidio sanitario, approntata a cura del richiedente, su richiesta della commissione consultiva di cui all'art. 4. Per l'applicazione dei criteri previsti al comma c) delle classi II e III ed al comma b) della classe IV, su richiesta della commissione consultiva di cui all'art. 4, l'interessato dovra' presentare domanda corredata da una adeguata documentazione dalla quale risulti che il rischio per l'uomo dei presidi sanitari dei quali si chiede la registrazione sia tale da giustificarne l'inclusione nella classe richiesta".