Art. 16
              (Etichettatura dei prodotti fitosanitari)
1. Su  tutti  gli  imballaggi  e contenitori di prodotti fitosanitari
   devono  essere  apposte  etichette recanti in lingua italiana e in
   modo chiaro ed indelebile le seguenti indicazioni:
   a) la denominazione commerciale del prodotto fitosanitario;
   b) il  nome  e  l'indirizzo  del  titolare dell'autorizzazione, il
      numero  di  registrazione, la data dell'autorizzazione, nonche'
      il   nome  e  l'indirizzo  del  responsabile  dell'imballaggio,
      dell'etichettatura  e  della distribuzione, ove non coincidente
      con  il titolare dell'autorizzazione, nonche' l'indicazione del
      nome e della sede dello stabilimento di produzione;
   c) la  denominazione  ed il rispettivo tenore di ciascuna sostanza
      attiva presente nel prodotto fitosanitario, espressi secondo le
      prescrizioni  di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e),
      e  commi  2  e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24
      maggio  1988,  n.  223; le denominazioni devono essere indicate
      secondo  la  nomenclatura  di cui alla legge 29 maggio 1974, n.
      256,  e  successive modifiche, o, se la sostanza non vi figura,
      con  la sua denominazione comune ISO o, se non disponibile, con
      la sua denominazione chimica IUPAC;
   d) la  quantita'  netta  del  prodotto  fitosanitario, espressa in
      unita' di misure legali;
   e) il  numero  di  partita  del preparato o una indicazione che ne
      permetta l'identificazione;
   f) le  indicazioni  prescritte  dal  decreto  del Presidente della
      Repubblica  24 maggio 1988, n. 223, ed in particolare quelle di
      cui all'articolo 5, comma 1, lettere h), i), l) e m);
   g) le  indicazioni di eventuali rischi particolari per l'uomo, gli
      animali  o  l'ambiente,  per  mezzo  di formule tipo scelte tra
      quelle  di  cui  all'allegato  IV,  da adottare con decreto del
      Ministro   della   sanita'   in   attuazione   di  disposizioni
      comunitarie;
   h) le  norme di sicurezza per la tutela dell'uomo, degli animali o
      dell'ambiente,  per  mezzo di formule tipo scelte tra quelle di
      cui  all'allegato V, da adottare con decreto del Ministro della
      sanita'  in  attuazione  di disposizioni comunitarie nonche' le
      indicazioni concernenti i primi soccorsi da prestare;
   i) il tipo di azione del prodotto fitosanitario;
   j) il tipo di preparazione;
   k) gli  usi autorizzati e le condizioni agricole, fitosanitarie ed
      ambientali  specifiche  nelle  quali  il prodotto fitosanitario
      puo' essere utilizzato o, al contrario, deve essere escluso;
   l) le istruzioni per l'uso e la dose, espressa in unita' metriche,
      per ogni tipo di impiego autorizzato;
   m) ove necessario, l'intervallo di sicurezza, per ciascun impiego,
      tra:
     1) l'applicazione  e  la  semina  o  l'impianto della coltura da
        proteggere o di quelle successive;
     2) l'applicazione e l'accesso dell'uomo o degli animali;
     3) l'applicazione ed il raccolto;
     4) l'applicazione e l'uso o il consumo dei vegetali trattati;
   n) le  indicazioni  relative  all'eventuale  fitotossicita',  alla
      sensibilita'  delle  varieta' colturali e ad ogni altro effetto
      indesiderato  diretto  o  indiretto  sui prodotti vegetali o di
      origine  vegetale,  unitamente agli intervalli da osservare tra
      l'applicazione  e  la  semina  o  l'impianto  della  coltura da
      proteggere o di quelle successive;
   o) la  dicitura  "Prima  dell'uso leggere le istruzioni sul foglio
      illustrativo"  qualora sia allegato un foglio illustrativo, nel
      caso previsto dal comma 2;
   p) le  istruzioni  per  l'eliminazione,  in condizioni di assoluta
      sicurezza, del prodotto e del suo imballaggio;
   q) la  data di scadenza in normali condizioni di conservazione del
      preparato,  se  la  durata dello stesso e' inferiore a due anni
      nonche' la data di scadenza dell'autorizzazione.
2. Nel   caso  di  dimensioni  troppo  ridotte  dell'imballaggio,  le
   indicazioni di cui al comma 1, lettere l), m) e n), possono essere
   riportate  su  apposito  foglio illustrativo, che, in tal caso, e'
   parte integrante dell'etichetta.
3. L'etichetta  dei prodotti fitosanitari non deve recare indicazioni
   quali   "non   tossico",   "innocuo"  o  qualsiasi  altra  analoga
   indicazione;  se  tuttavia l'autorizzazione prevede esplicitamente
   l'impiego  durante  i  periodi  di  presenza  delle api o di altri
   organismi  specificati  e  se  i  rischi  per  essi  sono  minimi,
   l'etichetta  indichera'  che il prodotto fitosanitario puo' essere
   utilizzato  quando  le  api  o  altre specie non bersaglio sono in
   attivita'  o quando le colture o le erbe infestanti sono in fiore,
   ovvero  altre  diciture  analoghe  intese a proteggere le api o le
   altre specie non bersaglio.
4. Il   Ministero  della  sanita'  puo'  prescrivere  con  l'atto  di
   autorizzazione:
   a) l'indicazione  in etichetta di eventuali destinazioni di alcuni
      prodotti  fitosanitari a determinate categorie di utilizzatori,
      tenendo  conto  delle  disposizioni recate dall'articolo 23 del
      decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255,
      nonche' di quanto previsto dall'allegato VI;
   b) ove necessario, l'aggiunta in etichetta di frasi particolari al
      fine   di   tutelare   l'uomo,   gli   animali   e  l'ambiente,
      comunicandone   il   testo  agli  altri  Stati  membri  e  alla
      Commissione europea, attenendosi poi alle disposizioni adottate
      in sede comunitaria.
5. I   titolari   delle   autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
   autorizzati  alla  data di entrata in vigore del presente decreto,
   sotto la propria responsabilita', devono:
   a) adeguare  gli  imballaggi alle disposizioni di cui all'articolo
      15;
   b) modificare  le  etichette  rimuovendo  la  specificazione della
      classe  tossicologica,  di  cui  all'articolo 3 del decreto del
      Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, fatti salvi
      i simboli e le indicazioni di pericolo.
6. E'  consentita la commercializzazione delle scorte dei prodotti di
   cui al comma 5, imballati ed etichettati in conformita' alle norme
   vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto:
   a) da parte dei produttori per un periodo non superiore a quindici
      mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) presso  gli  esercizi di vendita per un periodo non superiore a
      tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
          Note all'art. 16:
             - L'art. 5 del D.P.R. 24 maggio  1988,  n.  223,  e'  il
          seguente:
             "Art.  5.  -  1.  I  prodotti  disciplinati dal presente
          decreto devono recare sull'etichetta o sull'imballaggio  le
          seguenti   indicazioni,   scritte   in   modo  leggibile  e
          indelebile:
              a)  il  nome  commerciale  o   la   denominazione   del
          preparato;
              b)   il  nome  e  l'indirizzo  del  fabbricante  o  del
          responsabile dell'immissione  in  commercio,  nel  caso  di
          antiparassitari non soggetti ad autorizzazione;
              c)    il    nome    e    l'indirizzo    del    titolare
          dell'autorizzazione  ed  il  numero  di  registrazione  del
          preparato  e,  se  si tratta di un'altra persona, il nome e
          l'indirizzo  della  persona  che  immette  sul  mercato  il
          suddetto preparato, nel caso degli antiparassitari soggetti
          ad autorizzazione;
              d)  i  nomi ed i rispettivi tenori di ciascuna sostanza
          attiva del preparato espressi:
                 1) in percentuale di peso  per  gli  antiparassitari
          costituiti  sia  da  prodotti  solidi, aerosol e da liquidi
          volatili con punto massimo di ebollizione a 50 C,  sia  da
          prodotti viscosi con limite inferiore 1 Pa.s a 20 C;
                 2)  in  percentuale di peso e in g/1 a 20 C per gli
          altri liquidi;
                 3) in percentuale di volume per i prodotti gassosi;
              e)  la  denominazione  di  tutte  le   sostanze   molto
          tossiche,   tossiche,  nocive  e  corrosive  contenute  nel
          preparato, oltre le sostanze attive la  cui  concentrazione
          e' superiore allo 0,2%, nel caso di sostanze molto tossiche
          e  tossiche,  al 5% nel caso di sostanze nocive e al 5% nel
          caso di sostanze corrosive;
              f) la quantita' netta del preparato;
              g) il numero di riferimento della partita;
              h) i simboli e le indicazioni di pericolo del preparato
          conformemente all'art. 5, punto 3), della legge  29  maggio
          1974,  n.  256, come modificato dall'art. 4 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  24  novembre  1981,  n.  927,
          nonche'  all'allegato  II  del  decreto  del Ministro della
          sanita'  in  data  3  dicembre  1985  in  connessione   con
          l'allegato V dello stesso decreto;
              i)  la  frase  o  le  frasi  tipo  relative  ai  rischi
          specifici che comporta l'utilizzazione  del  preparato  che
          devono  essere  scelte  tra  quelle  dell'allegato  V e che
          possono  essere  integrate,  se  necessario,   con   quelle
          previste  dall'allegato  III del decreto del Ministro della
          sanita' in data 3 dicembre 1985;
              l) l'indicazione  dei  consigli  di  prudenza  relativi
          all'uso  del  preparato  che  devono  essere  conformi alle
          indicazioni  dell'allegato  VI   e   che   possono   essere
          integrati, se necessario, con quelli previsti dall'articolo
          IV del decreto ministeriale 3 dicembre 1985;
              m)   l'indicazione,   per   gli  antiparassitari  molto
          tossici, tossici e nocivi che l'imballaggio non puo' essere
          riutilizzato,  salvo  nel  caso  di  recipienti   destinati
          specificatamente   ad  essere  riutilizzati,  ricaricati  o
          nuovamente riempiti da parte del fabbricante o, nel caso di
          prodotti non soggetti ad autorizzazione, dal distributore.
             2.  Ai  fini  dell'indicazione  delle   sostanze   molto
          tossiche,   tossiche,  nocive  e  corrosive  contenute  nel
          preparato occorre tener conto, per i solventi,  dei  limiti
          di  concentrazione  previsti dal decreto del Ministro della
          sanita' in data 17 ottobre 1984, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1984.
             3.  La  denominazione  delle sostanze di cui al comma 1,
          lettere d) ed e) ed al comma 2, deve essere  indicata  come
          figura  nell'elenco  delle  sostanze  pericolose, di cui al
          decreto del Ministro della sanita' in data 3 dicembre 1985.
             4. I  consigli  di  prudenza,  qualora  sia  impossibile
          indicarli sull'etichetta o sull'imballaggio, devono firmare
          su  altra  etichetta  solidamente  fissata sull'imballaggio
          stesso.
             5. Il Ministro della sanita' prescrive l'indicazione dei
          rischi specifici e dei consigli di  prudenza  di  cui  alle
          lettere  i)  ed  l)  del  comma  1,  nel  caso  in  cui gli
          antiparassitari  sono  soggetti  ad   autorizzazione   come
          presidi sanitari o presidi medico chirurgici.
             6.  Il  Ministro della sanita' puo' altresi' prescrivere
          indicazioni supplementari concernenti rischi particolari  e
          consigli  di  prudenza per  gli antiparassitari soggetti ad
          autorizzazione.
             7. Nei  casi  in  cui  agli  antiparassitari  non  siano
          soggetti ad autorizzazione e' a carico del fabbricante o di
          colui  che  immette  il preparato sul mercato l'apposizione
          delle indicazioni di cui alle lettere i) ed l) del comma 1.
             8. Sono comunque vietate sulle etichette,  ovvero  sugli
          imballaggi  degli  antiparassitari,  indicazioni quali "non
          tossico" e "non nocivo" o altre analoghe".
             - L'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968,  n.  1255,  e'  il
          seguente:
             "Art.  23. - I presidi sanitari appartenenti alla I e II
          classe possono essere venduti per  l'impiego  diretto,  per
          se'  o  contro terzi, soltanto a coloro che siano muniti di
          apposita   autorizzazione    rilasciata    dall'ispettorato
          provinciale   dell'agricoltura   secondo   le  disposizioni
          stabilite dall'articolo seguente.
             L'acquisto da parte di persone che non siano in possesso
          della prescritta autorizzazione e' consentito  fino  a  non
          oltre  24  mesi,  per  i presidi sanitari appartenenti alla
          prima classe, e fino a non oltre 48  mesi,  per  i  presidi
          sanitari  appartenenti alla seconda classe, dall'entrata in
          vigore del presente  regolamento,  con  l'osservanza  delle
          norme di cui al quarto comma dell'art. 22.
             L'accertamento  dell'identita'  dell'acquirente  avviene
          mediante   esibizione   di   un   valido    documento    di
          riconoscimento,  rilasciato dalla pubblica amministrazione,
          i cui estremi devono essere annotati a cura  del  venditore
          sul  modulo per la fornitura dei presidi sanitari (allegato
          2)".
             - L'art. 3 del D.P.R. 3 agosto  1968,  n.  1255,  e'  il
          seguente:
             "Art.  3.  -  Ai  fini  del  presente  regolamento od in
          relazione alla tossicita' per l'uomo e per  gli  animali  i
          presidi  sanitari  sono classificati, convenzionalmente, in
          base al parere della commissione consultiva di cui all'art.
          4, come segue:
                                   Classe I
              a) i presidi sanitari contenenti un principio attivo la
          cui DL 50 per via orale nel ratto e inferiore a 50 mg-kg;
              b) i presidi sanitari classificati secondo la  loro  DL
          50  per  via  orale nel ratto nelle classi II, III o IV, la
          cui manipolazione  ed  impiego  normali  possono  provocare
          intossicazioni   mortali   per   l'uomo,   in   seguito  ad
          assorbimento per qualsiasi via ed in  seguito  a  qualsiasi
          azione, tali da includerli nella classe I.
                                   Classe II
              a) i presidi sanitari contenenti un principio attivo la
          cui  DL 50 per via orale nel ratto e' compresa tra 50 e 500
          mg-kg;
              b) i presidi sanitari classificati secondo la  loro  DL
          50  per  via  orale nel ratto nelle classi III o IV, la cui
          manipolazione  ed   impiego   normali   possono   provocare
          intossicazioni  gravi per l'uomo in seguito ad assorbimento
          per qualsiasi via ed in seguito a qualsiasi azione, tali da
          includerli nella classe II;
              c) i "presidi  sanitari  classificati  nella  classe  I
          quando  la  concentrazione  in  principio  attivo  in  essi
          contenuta e' tale da abbassare  la  tossicita'  per  l'uomo
          degli  stessi presidi sanitari ai limiti ed alle condizioni
          stabilite dai punti a) e b) di questa classe.
                                  Classe III
              a) i presidi sanitari contenenti un principio attivo la
          cui DL 50 per via orale nel ratto e' superiore a 500 mg-kg;
              b) i presidi sanitari classificabili secondo la loro DL
          50 per  via  orale  nel  ratto  nella  classe  IV,  la  cui
          manipolazione ed impiego normali possono comunque provocare
          intossicazioni  di  lieve  entita' per l'uomo in seguito ad
          assorbimento per qualsiasi via ed in  seguito  a  qualsiasi
          azione, tali da includerli nella classe III;
              c) i presidi sanitari classificati nelle classi I e II,
          quando  la  concentrazione  in  principio  attivo  in  essi
          contenuta e' tale da abbassare  la  tossicita'  per  l'uomo
          degli  stessi presidi sanitari ai limiti ed alle condizioni
          stabilite dai punti a) e b) di questa classe.
                                   Classe IV
              a) i presidi sanitari la cui manipolazione  ed  impiego
          normali possono comportare rischi trascurabili per l'uomo;
              b)  i  presidi  sanitari classificati nella classe III,
          quando  la  concentrazione  in  principio  attivo  in  essi
          contenuta  e'  tale  da  abbassare  la nocivita' per l'uomo
          degli stessi presidi sanitari ai limiti ed alle  condizioni
          stabiliti dal punto a) di questa classe.
             Qualora un presidio sanitario contenga piu' di principio
          attivo  la classificazione sara' fatta in base al principio
          attivo piu' tossico e considerando la tossicita'  derivante
          da tutti i principi attivi presenti.
             Nel  caso  che dall'associazione di piu' principi attivi
          tra loro e  con  altri  componenti  presenti  nel  presidio
          sanitario possa derivare un sinergismo o la possibilita' di
          effetti  addizionali  o  un  piu'  facile  assorbimento, la
          classificazione  sara'  fatta  in  base  ad  una   adeguata
          documentazione   tossicologica   sul   presidio  sanitario,
          approntata a  cura  del  richiedente,  su  richiesta  della
          commissione consultiva di cui all'art. 4.
             Per  l'applicazione  dei  criteri  previsti  al comma c)
          delle classi II e III ed al comma b) della  classe  IV,  su
          richiesta  della  commissione consultiva di cui all'art. 4,
          l'interessato dovra' presentare domanda  corredata  da  una
          adeguata  documentazione dalla quale risulti che il rischio
          per l'uomo dei presidi sanitari  dei  quali  si  chiede  la
          registrazione  sia tale da giustificarne l'inclusione nella
          classe richiesta".