Art. 17
         (Controllo ufficiale dell'immissione in commercio e
            dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari)
1. Il  Ministro  della  sanita',  sentiti  i  Ministri  delle risorse
   agricole,  alimentari e forestali, dell'ambiente e dell'industria,
   commercio  e  artigianato,  entro  il  31 ottobre di ciascun anno,
   adotta piani nazionali annuali per il controllo ufficiale:
   a) dei   prodotti   fitosanitari   in  circolazione,  al  fine  di
      accertarne  la rispondenza ai requisiti prescritti dal presente
      decreto e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione;
   b) dell'utilizzazione   dei   prodotti   fitosanitari  autorizzati
      conformemente a tutte le indicazioni riportate nelle etichette,
      in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie
      nonche', ove possibile, dei principi di lotta integrata.
2. Le  Regioni  e le Province autonome trasmettono al Ministero della
   sanita',  entro  il  31  maggio di ciascun anno, i risultati delle
   misure  ispettive  eseguite per la realizzazione dei piani annuali
   di cui al comma 1.
3. Il Ministero della sanita' presenta ogni anno, entro il 31 luglio,
   agli  altri Stati membri e alla Commissione europea, una relazione
   sui  risultati  delle  misure  ispettive  eseguite  durante l'anno
   precedente.
4. Il   Ministro   della   sanita',   di  concerto  con  il  Ministro
   dell'ambiente,  sentita  la  Conferenza  permanente Stato-Regioni,
   adotta piani nazionali triennali per:
   a) il  controllo  e  la  valutazione, mediante indagini coordinate
      dall'Istituto   superiore  di  sanita',  di  eventuali  effetti
      derivanti  dall'utilizzazione  dei  prodotti fitosanitari sulla
      salute   degli   operatori   addetti   alla   produzione,  alla
      distribuzione ed all'applicazione dei preparati stessi, nonche'
      sulla  salute  della  popolazione esposta a residui di sostanze
      attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e
      nell'ambiente;
   b) il  controllo  e  la  valutazione, mediante indagini coordinate
      dall'Agenzia  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente, di
      eventuali   effetti   dovuti   all'utilizzazione  dei  prodotti
      fitosanitari    sui   comparti   ambientali   vulnerabili,   in
      particolare  sulle  acque  superficiali  e sotterranee, nonche'
      sugli organismi non bersaglio;
   c) il   controllo   e  la  valutazione  mediante  indagini  svolte
      dall'Istituto superiore di sanita', di eventuali effetti dovuti
      alla  presenza  simultanea  di  residui di piu' sostanze attive
      nello  stesso  alimento  o  bevanda con particolare riferimento
      agli  alimentati  per  la  prima  infanzia soggetti a specifica
      normativa  al  fine  di  individuare  valori  limite cumulativi
      accettabili   di   detti   residui,   da   definire   ai  sensi
      dell'articolo 19.
5. Le  Regioni  e  le  Province  autonome trasmettono i risultati dei
   piani  di  cui  al  comma 4, lettera a), all'Istituto superiore di
   sanita'  e  quelli  di  cui  al  comma  4, lettera b), all'Agenzia
   nazionale per la protezione dell'ambiente.
6. L'Istituto  superiore  di  sanita'  e  l'Agenzia  nazionale per la
   protezione   dell'ambiente,  ciascuno  dell'ambito  della  propria
   competenza,  valutano  i  risultati  di cui al comma 5 e formulano
   pareri  e  proposte  di  eventuali misure cautelative ai Ministeri
   interessati.