Art. 18
                     (Fitofarmacopea ufficiale)
1. Il  Ministero  della  sanita',  attraverso il Servizio Informativo
   Sanitario,  cura  la pubblicazione della Fitofarmacopea ufficiale,
   che comprende:
   a) le  monografie  relative  alle  sostanze  attive  contenute nei
      prodotti fitosanitari autorizzati, corredate di tutti quei dati
      non  soggetti  alla  tutela  e alla riservatezza ai sensi degli
      articolo 13 e 14;
   b) il  prontuario  dei  prodotti  fitosanitari  autorizzati, con i
      relativi dati tossicologici, ambientali ed agronomici;
   c) i  metodi di analisi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c)
      e d), e all'articolo 6, comma 2, lettera a).
2. Con decreto del Ministro della sanita', entro 90 giorni dalla data
   di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono disciplinati i
   principi  e  le modalita' per l'attuazione di quanto prescritto al
   comma 1.