Art. 28 (Reati di maggiore gravita') 1. Le pene di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, comma 1, e 27, comma 1, si applicano congiuntamente nei casi di maggiore gravita'; comunque esse si applicano sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea GUZZANTI, Ministro della sanita' LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BARATTA, Ministro dell'ambiente AGNELLI, Ministro degli affari esteri MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MANCUSO