Art. 28 
                    (Reati di maggiore gravita') 
 
  1. Le pene di cui agli articoli 23, 24, 25,  26,  comma  1,  e  27,
comma 1, si applicano congiuntamente nei casi di  maggiore  gravita';
comunque esse si applicano sempre che il fatto non  costituisca  piu'
grave reato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995 
 
                              SCALFARO 
 
                                       DINI, Presidente del Consiglio 
                                   dei Ministri e Ministro del tesoro 
 
                                      MASERA, Ministro del bilancio e 
                                       della programmazione economica 
                                      incaricato per il coordinamento 
                                  delle politiche dell'Unione europea 
 
                                     GUZZANTI, Ministro della sanita' 
 
                                     LUCHETTI, Ministro delle risorse 
                                     agricole, alimentari e forestali 
 
                                       CLO', Ministro dell'industria, 
                                     del commercio e dell'artigianato 
 
                                          TREU, Ministro del lavoro e 
                                             della previdenza sociale 
 
                                      BARATTA, Ministro dell'ambiente 
 
                                       AGNELLI, Ministro degli affari 
                                                               esteri 
 
                                        MANCUSO, Ministro di grazia e 
                                                            giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO