Art. 6
         (Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I)
1. L'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I per un periodo
   non superiore a dieci anni, le condizioni eventualmente connesse a
   detta  iscrizione, le modifiche e la cancellazione dell'iscrizione
   sono   disposte   con   decreto  del  Ministro  della  sanita'  in
   conformita' a disposizioni adottate in sede comunitaria.
2. L'iscrizione  di una sostanza attiva nell'allegato I e' effettuata
   solo  se  si  puo'  ritenere  che  i  prodotti fitosanitari che la
   contengono soddisfino i seguente requisiti:
   a) assenza  di  effetti  nocivi  sulla  salute  dell'uomo  e degli
      animali   nonche'   sulle   acque   sotterranee  e  di  effetti
      inaccettabili  sull'ambiente, correlati ai residui derivanti da
      un'applicazione   del   preparato  in  conformita'  alle  buone
      pratiche  fitosanitarie, nonche' la possibilita' di determinare
      detti   residui,   se   significativi   dal   punto   di  vista
      tossicologico   o   ambientale,   con   metodi   analitici   di
      applicazione corrente;
   b) assenza  di  effetti  nocivi  sulla  salute  dell'uomo  e degli
      animali  e  di  effetti  inaccettabili sull'ambiente, associati
      all'impiego  dei preparati, secondo un'applicazione conforme ai
      principi  delle  buone  pratiche  fitosanitarie, come stabilito
      dall'articolo 4, comma 1, lettera b), punti 4 e 5.
3. Per  l'iscrizione  di una sostanza attiva nell'allegato I si tiene
   conto, ove occorra, dei seguenti elementi:
   a) dose giornaliera accettabile per l'uomo;
   b) livello ammissibile di esposizione dell'operatore;
   c) stima  del  destino e della distribuzione nell'ambiente nonche'
      dell'impatto sulle specie non bersaglio.
4. L'iscrizione  di  una  sostanza attiva nell'allegato I puo' essere
   assoggettata a condizioni concernenti:
   a) il livello di purezza minima della sostanza attiva;
   b) la natura ed il tenore massimo di talune impurezze;
   c) le  restrizioni  che  tengono  conto delle condizioni agricole,
      fitosanitarie e ambientali, comprese quelle climatiche;
   d) il tipo di preparazione;
   e) le modalita' d'uso.
5. I  soggetti  interessati  all'iscrizione  di  una  sostanza attiva
   nell'allegato  I  possono  presentare  domanda  al Ministero della
   sanita',   il   quale,   dopo   averne   valutata,  senza  ritardo
   ingiustificato, la conformita' ai requisiti previsti dall'allegato
   II, invita il richiedente a trasmettere agli altri Stati membri ed
   alla  Commissione  europea  la  domanda  stessa  unitamente  ad un
   fascicolo  conforme ai requisiti previsti dall'allegato II e ad un
   fascicolo   conforme  ai  requisiti  previsti  dall'allegato  III,
   concernente almeno un preparato contenente tale sostanza attiva;
   eventuali  modalita'  di  presentazione  e  di  valutazione  delle
   domande  sono  stabilite con decreto del Ministro della sanita' in
   conformita' a disposizioni adottate in sede comunitaria.
6. I  soggetti  che hanno chiesto l'iscrizione di una sostanza attiva
   nell'allegato I possono chiedere il rinnovo dell'iscrizione stessa
   almeno due anni prima della scadenza del periodo di iscrizione.
7. Il   Ministero   della  sanita',  in  attuazione  di  disposizioni
   comunitarie relative ai programmi di riesame delle sostanze attive
   gia' in commercio alla data del 26 luglio 1993, provvede a:
   a) incaricare  la  Commissione  di  cui  all'articolo  20  per  la
      realizzazione dei programmi comunitari di valutazione ponendo i
      relativi   oneri   a   carico   degli   interessati   ai  sensi
      dell'articolo 20, comma 5;
   b) disporre   il   rilascio,   il   ritiro  o  la  modifica  delle
      autorizzazioni di prodotti fitosanitari che contengono sostanze
      attive riesaminate.