Art. 10 
                            Norme finali 
 
  1. Con decreto del Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e del commercio con l'estero, sentita
la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e Bolzano,  di  cui  all'art.  12  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  si  procede  alla  modifica  e  alle
integrazione degli allegati al presente decreto. 
  2. Il presente decreto legislativo entra in vigore sei mesi dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
ad eccezione degli articoli 2, 3, 4 e 9,  comma  3,  che  entrano  in
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995 
                              SCALFARO 
                                   DINI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri e Ministro del tesoro 
                                      MASERA, Ministro del bilancio e 
                                       della programmazione economica 
                                      incaricato per il coordinamento 
                                  delle politiche dell'Unione europea 
                                     LUCHETTI, Ministro delle risorse 
                                  agricole, alimentari e forestali 
                                  GUZZANTI, Ministro della 
                                    sanita' 
                                   CLO', Ministro dell'industria, del 
                                  commercio e dell'artigianato 
                                       AGNELLI, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                        MANCUSO, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO 
 
Nota all'art. 10:
             -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca la disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. L'art. 12 cosi' recita:
             "Art.  12  (Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione agli indirizzi di politica generale  suscettibili
          di  incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
          gli indirizzi generali relativi alla politica estera,  alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
             2.   La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri almeno ogni sei  mesi,  ed  in  ogni
          altra   circostanza   in   cui  il  Presidente  lo  ritenga
          opportuno,  tenuto  conto   anche   delle   richieste   dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   presiede   la
          Conferenza,   salvo  delega  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali o, se tale incarico non e' attribuito,  ad  altro
          Ministro.  La  Conferenza  e' composta dai presidenti delle
          regioni a statuto speciale e  ordinario  e  dai  presidenti
          delle  province  autonome.  Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri invita alle riunioni della Conferenza  i  Ministri
          interessati  agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o  di
          enti pubblici.
             3. La Conferenza dispone di una segretaria, disciplinata
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.  Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve   prevedere
          l'inclusione  nel contingente della segreteria di personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
               a)  sulle  linee generali dell'attivita' normativa che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
               b) sui criteri generali relativi  all'esercizio  delle
          funzioni  statali  di indirizzo e di coordinamento inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   alla   eleborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o il
          Ministro appositamente delegato,  riferisce  periodicamente
          alla  commissione  parlamentare  per le questioni regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  un  anno
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo  parere  della  Commissione  parlamentare   per   le
          questioni  regionali  che  deve  esprimerlo  entro sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione  degli  altri  organismi  a composizione mista
          Stato-regioni previsti sia da leggi  che  da  provvedimenti
          amministrativi  in  modo  da  trasferire alla Conferenza le
          attribuzioni delle commissioni, con  esclusione  di  quelle
          che  operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
          e rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni  di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite tutte le regioni e province autonome,  determinando
          le  modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome".
          Nota all'allegato I:
             -  Per  il  regolamento  CEE  2092/91  vedi  nota   alle
          premesse.
          Nota all'allegato II - parte II:
             -  Gli  articoli  513,  515, 516, 517, 640 e 640-bis del
          codice penale cosi' recitano:
             "Art.  513  (Turbata  liberta'  dell'industria   e   del
          commercio).  - Chiunque adopera violenza sulle cose, ovvero
          mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una
          industria o di un commercio, e'  punito,  a  querela  della
          persona  offesa,  se il fatto non costituisce un piu' grave
          reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa  da
          lire duecentomila a due milioni".
             "Art.   515  (Frode  nell'esercizio  del  commercio).  -
          Chiunque,  nell'esercizio  di  una  attivita'  commerciale,
          ovvero   in   uno  spaccio  aperto  al  pubblico,  consegna
          all'acquirente una cosa mobile  per  un'altra,  ovvero  una
          cosa   mobile,   per   origine,   provenienza,  qualita'  o
          quantita', diversa da  quella  dichiarata  o  pattuita,  e'
          punito,  qualora  il  fatto  non  costituisca un piu' grave
          delitto, con la reclusione fino a due anni o con  la  multa
          fino a lire quattro milioni.
             Se  si  tratta  di  oggetti  preziosi,  la pena e' della
          reclusione fino a tre anni o della multa  non  inferiore  a
          lire duecentomila".
             "Art.  516  (Vendita  di sostanze alimentari non genuine
          come  genuine).  -  Chiunque  pone  in  vendita   o   mette
          altrimenti  in commercio, come genuine, sostanze alimentari
          non genuine e' punito con la reclusione fino a sei  mesi  o
          con la multa fino a lire due milioni".
             "Art.  517  (Vendita  di  prodotti industriali con segni
          mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti  in
          circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
          nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad
          indurre  in inganno il compratore sull'origine, provenienza
          o qualita' dell'opera o del  prodotto,  e'  punito,  se  il
          fatto  non e' preveduto come reato da altra disposizione di
          legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
          a lire due milioni".
             "Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artefizi o  raggiri,
          inducendo  taluno  in  errore,  procura a se' o ad altri un
          ingiusto profitto  con  altrui  danno,  e'  punito  con  la
          reclusione  da  sei  mesi a tre anni e con la multa di lire
          centomila a due milioni.
             La pena e' della reclusione da due a cinque anni e della
          multa da lire seicentomila a tre milioni:
              1)  se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
          altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare  taluno
          dal servizio militare;
              2)  se  il  fatto e' commesso ingenerando nella persona
          offesa il timore di un  pericolo  immaginario  o  l'erroneo
          convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'.
             Il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa,
          salvo che ricorra taluna  delle  circostanze  previste  dal
          capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".
             "Art.  640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di
          erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da uno
          a sei anni e si  procede  d'ufficio  se  il  fatto  di  cui
          all'art.  640  riguarda  contributi,  finanziamenti,  mutui
          agevolati  ovvero  altre  erogazioni  dello  stesso   tipo,
          comunque  denominate,  concessi  o  erogati  da parte dello
          Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita europee".
             - La legge 31 maggio 1965,  n.  575,  reca  disposizioni
          contro  la  mafia. L'art. 10-sexies, introdotto dall'art. 7
          della legge 19 marzo  1990,  n.  55,  come  modificato  dal
          decreto  legge  13  maggio 1991, n.   152, convertito dalla
          legge 12 luglio 1991, n. 203, cosi' recita:
             "Art. 10-"sexies.  -  1.  La  pubblica  amministrazione,
          prima   di   rilasciare   o   consentire   le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima
          di  stipulare,  approvare  o  autorizzare  i  contratti e i
          subcontratti di cui al  medesimo  articolo  deve  acquisire
          apposita  certificazione  relativa all'interessato circa la
          sussistenza  a  suo   carico   di   un   procedimento   per
          l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura
          di   prevenzione,   nonche'   circa   la   sussistenza   di
          provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o  di
          condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5-ter, e di
          quelli  che  dispongono  divieti  sospensioni o decadenze a
          norma dell'art. 10,  ovvero  del  secondo  comma  dell'art.
          10-quater.  Per  i  rinnovi, allorche' la legge dispone che
          gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale,  per  i
          provvedimenti  comunque  conseguenti  a  provvedimenti gia'
          disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per  i  contratti
          derivati   da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica
          amministrazione  l'obbligo  sussiste  con   riguardo   alla
          certificazione  dei  provvedimenti  definitivi o provvisori
          che applicano la  misura  di  prevenzione  o  dispongono  i
          divieti,  le  sospensioni  o le decadenze.  Per i contratti
          concernenti   obbligazioni   a   carattere   periodico    o
          continuativo   per   forniture   di   beni  o  servizi,  la
          certificazione deve essere acquisita per  ciascun  anno  di
          durata del contratto.
             2.  La  certificazione  e'  rilasciata  dalla prefettura
          nella cui circoscrizione gli  atti  o  i  contratti  devono
          essere  perfezionati,  su  richiesta dell'amministrazione o
          dell'ente pubblico, previa esibizione  dei  certificati  di
          residenza  e  di  stato di famiglia di data non anteriore a
          tre mesi.
             3.  Nel caso di contratti stipulati da un concessionario
          di opere o servizi pubblici, la certificazione,  oltre  che
          su  richiesta  dell'amministrazione  o  dell'ente  pubblico
          interessati, puo' essere rilasciata anche su richiesta  del
          concessionario,  previa  acquisizione  dall'interessato dei
          certificati di residenza e di stato di famiglia di data non
          anteriore a tre mesi.
             4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la
          certificazione e'  richiesta  nei  confronti  della  stessa
          societa'.   Essa  e'  altresi  richiesta,  se  trattasi  di
          societa' di capitali anche consortili  ai  sensi  dell'art.
          2615-ter  del  codice civile, o di societa' cooperative, di
          consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V,
          titolo X, capo  II,  sezione  II  del  codice  civile,  nei
          confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri
          componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno
          dei   consorziati   che   nei  consorzi  e  nelle  societa'
          consortili detenga una partecipazione superiore al  10  per
          cento,  e di quei soci o consorziati per conto dei quali le
          societa' consortili o i consorzi operino in modo  esclusivo
          nei   confronti   della  pubblica  amministrazione;  per  i
          consorzi  di  cui  all'art.  2602  del  codice  civile,  la
          certificazione  e'  richiesta nei confronti di chi ne ha la
          rappresentanza, e gli imprenditori o societa'  consorziate.
          Se   trattasi   di   societa'   in   nome   collettivo,  la
          certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i  soci;
          se  trattasi  di  societa'  in  accomandita  semplice,  nei
          confronti  dei  soci  accomandatari.  Se   trattasi   delle
          societa'  in  cui  all'articolo  2506 del codice civile, la
          certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che  le
          rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
             5.  Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina
          dell'albo nazionale dei costruttori, la  certificazione  e'
          altresi'  richiesta  nei  confronti  del  direttore tecnico
          dell'impresa.
             6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate  su
          richiesta   del   privato   interessato   presentata   alla
          prefettura competente per il luogo  ove  lo  stesso  ha  la
          residenza  ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa
          o ente. La relativa domanda, alla quale  vanno  allegati  i
          certificati  prescritti,  deve specificare i provvedimenti,
          atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
          o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati
          ed indicare il  numero  degli  esemplari  occorrenti  e  la
          persona,   munita   di   procura  speciale,  incaricata  di
          ritirarli. La certificazione deve  essere  acquisita  dalla
          pubblica  amministrazione  o  dal  concessionario entro tre
          mesi dalla  data  del  rilascio  prodotta  anche  in  copia
          autenticata  ai  sensi  dell'art.  14 della legge 4 gennaio
          1968, n. 15.
             7. Nei casi di urgenza,  in  attesa  che  pervenga  alla
          pubblica    amministrazione    o   al   concessionario   la
          certificazione prefettizia, l'esecuzione dei  contratti  di
          cui  all'art.  10  puo' essere effettuata sulla base di una
          dichiarazione con la quale  l'interessato  attesti  di  non
          essere  stato  sottoposto  a misura di prevenzione e di non
          essere a conoscenza della esistenza  a  suo  carico  e  dei
          propri    conviventi   di   procedimenti   in   corso   per
          l'applicazione della misura di prevenzione o di  una  delle
          cause  ostative  all'iscrizione negli albi di appaltatori o
          fornitori   pubblici   ovvero   nell'albo   nazionale   dei
          costruttori.  La  sottoscrizione  della  dichiarazione deve
          essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art.  20
          della  legge  4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni
          si  applicano  quando  e  richiesta   l'autorizzazione   di
          subcontratti,    cessioni    e   cottimi   concernenti   la
          realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione  di
          servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
             8.   La   certificazione   non   e'   richiesta   quando
          beneficiario dell'atto o contraente  con  l'amministrazione
          e'  un'altra  amministrazione  pubblica  ovvero  quando  si
          tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate all'autorita'
          provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.
             9. La certificazione non  e'  inoltre  richiesta  ed  e'
          sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
               a) per la stipulazione o approvazione di contratti con
          artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
               b)  per la stipulazione o l'approvazione dei contratti
          di cui all'art. 10 e per  le  concessioni  di  costruzione,
          nonche'  di  costruzione e gestione di opere riguardanti la
          pubblica amministrazione o  di  servizi  pubblici,  il  cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
               c)  per  l'autorizzazione  di subcontratti, cessioni e
          cottimi concernenti  la  realizzazione  delle  opere  e  la
          prestazione  dei  servizi  di  cui  alla  lettera b) il cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
               d) per la concessione di contributi,  finanziamenti  e
          mutui  agevolati  e  altre  erogazioni  dello  stesso tipo,
          comunque  denominate  per  lo  svolgimento   di   attivita'
          imprenditoriali  il  cui  valore  complessivo  non supera i
          cinquanta milioni di lire.
             10. E' fatta comunque salva la facolta'  della  pubblica
          amministrazione  che procede sulla base delle dichiarazioni
          sostitutive   di   richiedere   successivamente   ulteriore
          certificazione alla prefettura territorialmente competente.
             11.  L'impresa  aggiudicataria  e'  tenuta  a comunicare
          tempestivamente   all'amministrazione    appaltante    ogni
          modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
          struttura   di   impresa   e   negli  organismi  tecnici  e
          amministrativi.
             12. Le certificazioni prefettizie, le  relative  istanze
          nonche'  la documentazione accessoria previste dal presente
          articolo sono esenti da imposta di bollo.
             13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate  entro
          trenta  giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a
          rilasciare  apposita  ricevuta  attestante   la   data   di
          presentazione  dell'istanza  di  certificazione,  nonche' i
          soggetti  per  cui  la  medesima  e'  richiesta;  trascorsi
          inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
          gli  interessati  possono  sostituire  ad  ogni  effetto la
          certificazione con la dichiarazione i cui al comma 7, ferma
          restando la possibilita' per l'amministrazione di avvalersi
          della facolta' di cui al comma 10.
             14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al
          presente articolo,  attesta  il  falso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni.
             15.  Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori
          pubblici ha facolta' di verificare arche in  corso  d'opera
          la  permanenza  dei requisiti previsti dalla presente legge
          per l'affidamento  dei  lavori.    Alla  predetta  verifica
          possono  altresi' procedere le altre amministrazioni o enti
          pubblici committenti o concedenti.
             16.  Decorso  un  anno   dalla   firma   del   contratto
          riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione,
          l'amministrazione  o ente pubblico committente o concedente
          e' comunque tenuto ad effettuare  la  verifica  di  cui  al
          comma 15".
             -  Il  R.D.  16  marzo 1942, n. 267, reca disciplina del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
          Nota all'allegato IV:
             - Per il regolamento  CEE  n.  2092/91  vedi  nota  alle
          premesse.
          Nota all'allegato V.5 - punto 9:
             -  Per  il  regolamento  CEE  n.  2092/91 vedi nota alle
          premesse. Gli articoli 6 e 7 cosi' recitano:
             "Art. 6. - 1. Il metodo di produzione biologico  implica
          che,  nella  produzione  dei  prodotti  di  cui all'art. 1,
          paragrafo 1, lettera a):
               a) devono  essere  osservate  almeno  le  disposizioni
          dell'allegato  I  e,  se del caso, le relative modalita' di
          applicazione;
               b) soltanto i prodotti che sono costituiti da sostanze
          enumerate negli allegati I e II possono  essere  utilizzati
          come   prodotti   fitosanitari,   detergenti,   concimi,  o
          ammendanti del  terreno;  essi  possono  essere  utilizzati
          unicamente  nelle  specifiche  condizioni  descritte  negli
          allegati I e II o se la loro  corrispondente  utilizzazione
          e'  autorizzata  in agricoltura generale negli Stati membri
          interessati secondo la pertinente normativa  comunitaria  o
          secondo  la  normativa nazionale in conformita' del diritto
          comunitario.
             2.  In  deroga  al  paragrafo  1,  lettera  b),  sementi
          trattate  con  prodotti che non figurano nell'allegato II e
          autorizzati in  agricoltura  generale  nello  Stato  membro
          interessato  possono  essere  utilizzate  se l'utilizzatore
          puo' dimostrare  in  modo  soddisfacente  all'organismo  di
          controllo  che non gli era possibile procurarsi sul mercato
          sementi non trattate  di  una  varieta'  appropriata  della
          specie in questione".
          Nota  all'allegato  1/A - Certificato per l'importazione di
          prodotti
             biologici:
             -  Il regolamento CEE n. 2083/92 e' pubblicata in GUCE L
          208 del 24 luglio 1992.
          Note all'allegato 1/A -  Importazione  da  Paesi  terzi  di
          prodotti da
             agricoltura biologica:
             -   Per   il   regolamento  CEE  n.  2083/92  vedi  nota
          precedente.
             - Il regolamento CEE n. 94/92 e' pubblicato in GUCE L 11
          del 17 gennaio 1992.
             - Per il regolamento CEE n. 2092/91,  articoli  6  e  7,
          vedi nota allegato V.5.