Art. 10
Norme finali
1. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e del commercio con l'estero, sentita
la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede alla modifica e alle
integrazione degli allegati al presente decreto.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore sei mesi dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ad eccezione degli articoli 2, 3, 4 e 9, comma 3, che entrano in
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
MASERA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
incaricato per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea
LUCHETTI, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
GUZZANTI, Ministro della
sanita'
CLO', Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
AGNELLI, Ministro degli affari
esteri
MANCUSO, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Nota all'art. 10:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. L'art. 12 cosi' recita:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni
altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro
Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle
regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segretaria, disciplinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria di personale
delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che
interessa direttamente le regioni e sulla determinazione
degli obiettivi di programmazione economica nazionale e
della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
relativi alla eleborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il
Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente
alla commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta
giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
soppressione degli altri organismi a composizione mista
Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di
carattere generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome, determinando
le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
delle province autonome".
Nota all'allegato I:
- Per il regolamento CEE 2092/91 vedi nota alle
premesse.
Nota all'allegato II - parte II:
- Gli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-bis del
codice penale cosi' recitano:
"Art. 513 (Turbata liberta' dell'industria e del
commercio). - Chiunque adopera violenza sulle cose, ovvero
mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una
industria o di un commercio, e' punito, a querela della
persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave
reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da
lire duecentomila a due milioni".
"Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio). -
Chiunque, nell'esercizio di una attivita' commerciale,
ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una
cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o
quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e'
punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa
fino a lire quattro milioni.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della
reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a
lire duecentomila".
"Art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine
come genuine). - Chiunque pone in vendita o mette
altrimenti in commercio, come genuine, sostanze alimentari
non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a lire due milioni".
"Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza
o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il
fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
a lire due milioni".
"Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artefizi o raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di lire
centomila a due milioni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni e della
multa da lire seicentomila a tre milioni:
1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare;
2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal
capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".
"Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da uno
a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui
all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita europee".
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca disposizioni
contro la mafia. L'art. 10-sexies, introdotto dall'art. 7
della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dal
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, cosi' recita:
"Art. 10-"sexies. - 1. La pubblica amministrazione,
prima di rilasciare o consentire le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima
di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i
subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire
apposita certificazione relativa all'interessato circa la
sussistenza a suo carico di un procedimento per
l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura
di prevenzione, nonche' circa la sussistenza di
provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di
condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5-ter, e di
quelli che dispongono divieti sospensioni o decadenze a
norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art.
10-quater. Per i rinnovi, allorche' la legge dispone che
gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i
provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti
derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica
amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla
certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori
che applicano la misura di prevenzione o dispongono i
divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti
concernenti obbligazioni a carattere periodico o
continuativo per forniture di beni o servizi, la
certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di
durata del contratto.
2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura
nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono
essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o
dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di
residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a
tre mesi.
3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario
di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che
su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico
interessati, puo' essere rilasciata anche su richiesta del
concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei
certificati di residenza e di stato di famiglia di data non
anteriore a tre mesi.
4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la
certificazione e' richiesta nei confronti della stessa
societa'. Essa e' altresi richiesta, se trattasi di
societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'art.
2615-ter del codice civile, o di societa' cooperative, di
consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V,
titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei
confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri
componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno
dei consorziati che nei consorzi e nelle societa'
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per
cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le
societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
nei confronti della pubblica amministrazione; per i
consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, la
certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne ha la
rappresentanza, e gli imprenditori o societa' consorziate.
Se trattasi di societa' in nome collettivo, la
certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i soci;
se trattasi di societa' in accomandita semplice, nei
confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle
societa' in cui all'articolo 2506 del codice civile, la
certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina
dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione e'
altresi' richiesta nei confronti del direttore tecnico
dell'impresa.
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su
richiesta del privato interessato presentata alla
prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la
residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa
o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i
certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti,
atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati
ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la
persona, munita di procura speciale, incaricata di
ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla
pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre
mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia
autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla
pubblica amministrazione o al concessionario la
certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di
cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una
dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non
essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei
propri conviventi di procedimenti in corso per
l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle
cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o
fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei
costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve
essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni
si applicano quando e richiesta l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la
realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di
servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
8. La certificazione non e' richiesta quando
beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione
e' un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si
tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate all'autorita'
provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.
9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e'
sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
a) per la stipulazione o approvazione di contratti con
artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti
di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione,
nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la
pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui
valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e
cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la
prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui
valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
d) per la concessione di contributi, finanziamenti e
mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i
cinquanta milioni di lire.
10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica
amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni
sostitutive di richiedere successivamente ulteriore
certificazione alla prefettura territorialmente competente.
11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare
tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
struttura di impresa e negli organismi tecnici e
amministrativi.
12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze
nonche' la documentazione accessoria previste dal presente
articolo sono esenti da imposta di bollo.
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro
trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a
rilasciare apposita ricevuta attestante la data di
presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i
soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi
inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la
certificazione con la dichiarazione i cui al comma 7, ferma
restando la possibilita' per l'amministrazione di avvalersi
della facolta' di cui al comma 10.
14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al
presente articolo, attesta il falso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori
pubblici ha facolta' di verificare arche in corso d'opera
la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge
per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica
possono altresi' procedere le altre amministrazioni o enti
pubblici committenti o concedenti.
16. Decorso un anno dalla firma del contratto
riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione,
l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente
e' comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al
comma 15".
- Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, reca disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
Nota all'allegato IV:
- Per il regolamento CEE n. 2092/91 vedi nota alle
premesse.
Nota all'allegato V.5 - punto 9:
- Per il regolamento CEE n. 2092/91 vedi nota alle
premesse. Gli articoli 6 e 7 cosi' recitano:
"Art. 6. - 1. Il metodo di produzione biologico implica
che, nella produzione dei prodotti di cui all'art. 1,
paragrafo 1, lettera a):
a) devono essere osservate almeno le disposizioni
dell'allegato I e, se del caso, le relative modalita' di
applicazione;
b) soltanto i prodotti che sono costituiti da sostanze
enumerate negli allegati I e II possono essere utilizzati
come prodotti fitosanitari, detergenti, concimi, o
ammendanti del terreno; essi possono essere utilizzati
unicamente nelle specifiche condizioni descritte negli
allegati I e II o se la loro corrispondente utilizzazione
e' autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri
interessati secondo la pertinente normativa comunitaria o
secondo la normativa nazionale in conformita' del diritto
comunitario.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), sementi
trattate con prodotti che non figurano nell'allegato II e
autorizzati in agricoltura generale nello Stato membro
interessato possono essere utilizzate se l'utilizzatore
puo' dimostrare in modo soddisfacente all'organismo di
controllo che non gli era possibile procurarsi sul mercato
sementi non trattate di una varieta' appropriata della
specie in questione".
Nota all'allegato 1/A - Certificato per l'importazione di
prodotti
biologici:
- Il regolamento CEE n. 2083/92 e' pubblicata in GUCE L
208 del 24 luglio 1992.
Note all'allegato 1/A - Importazione da Paesi terzi di
prodotti da
agricoltura biologica:
- Per il regolamento CEE n. 2083/92 vedi nota
precedente.
- Il regolamento CEE n. 94/92 e' pubblicato in GUCE L 11
del 17 gennaio 1992.
- Per il regolamento CEE n. 2092/91, articoli 6 e 7,
vedi nota allegato V.5.