Art. 5
Controllo sugli operatori
1. Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti dalle
norme comunitarie secondo un piano-tipo, predisposto annualmente
dall'organismo stesso. Il piano e' trasmesso entro il trenta novembre
di ciascun anno per l'attivita' relativa all'anno successivo, alle
regioni e alle provincie autonome interessate ed al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, che d'intesa con le regioni
e le provincie autonome interessate, puo' formulare rilievi ed
osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. L'organismo di
controllo e' tenuto a svolgere la propria attivita' secondo il piano
predisposto, tenendo conto delle modifiche eventualmente apportate su
richiesta del Ministero.
2. L'organismo autorizzato rilascia la certificazione, a seguito
delle ispezioni di esito favorevole, ai sensi dell'allegato IV.