Art. 5 
                      Controllo sugli operatori 
 
  1. Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti  dalle
norme comunitarie  secondo  un  piano-tipo,  predisposto  annualmente
dall'organismo stesso. Il piano e' trasmesso entro il trenta novembre
di ciascun anno per l'attivita' relativa  all'anno  successivo,  alle
regioni e alle provincie autonome interessate ed al  Ministero  delle
risorse agricole, alimentari e forestali, che d'intesa con le regioni
e le  provincie  autonome  interessate,  puo'  formulare  rilievi  ed
osservazioni entro trenta  giorni  dal  ricevimento.  L'organismo  di
controllo e' tenuto a svolgere la propria attivita' secondo il  piano
predisposto, tenendo conto delle modifiche eventualmente apportate su
richiesta del Ministero. 
  2. L'organismo autorizzato rilascia la  certificazione,  a  seguito
delle ispezioni di esito favorevole, ai sensi dell'allegato IV.